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Terre e rocce, anche la Valle d’Aosta ne disciplina la gestione

Terre e rocce, anche la Valle d’Aosta ne disciplina la gestione

Dopo Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Umbria, ok alle linee guida per scavi inferiori a 6000 mc

Vedi Aggiornamento del 15/10/2014
di Giovanni Carbone
Vedi Aggiornamento del 15/10/2014
05/07/2013 - Con la delibera di giunta 821/2013, la Regione Valle d’Aosta ha approvato le linee guida per la gestione di terre da scavo, anche nei piccoli cantieri.
 
Il documento fornisce indicazioni operative per progettisti, imprese e amministrazioni per una corretta gestione dei materiali inerti e dei rifiuti da cantiere con riferimento anche alle prescrizioni del regolamento nazionale (DM 161/2012).

In via generale, le terre derivanti dalle attività di scavo possono essere gestite sia come rifiuti che come sottoprodotti; il documento dispone che, per volumi non maggiori di 6000 mc, tale classificazione è redatta in funzione del bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo, demolizione e costruzione (allegato obbligatorio di ogni progetto) che deve riportare le seguenti informazioni:
 
- la stima delle quantità e le modalità di trattamento dei materiali destinati al riutilizzo in cantiere;
- la stima delle quantità e le modalità di trattamento dei materiali destinati al riutilizzo in altri siti;
- la stima delle quantità dei materiali destinati al recupero o allo smaltimento quali rifiuti inerti;
- l’indicazione puntuale del cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere e delle aree di stoccaggio.
 
Al bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti, inoltre, occorre allegare la dichiarazione di accettazione dei materiali da scavo di cui è previsto il recupero al di fuori del cantiere, rilasciata dal soggetto che intende riceverla per attività di riutilizzo.
 
Dopo Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Umbria, dunque, anche la regione valdostana disciplina la gestione dei materiali inerti per produzioni non superiori a 6000 metri cubi.
 
Come per le altre regioni, il provvedimento si è reso necessario in mancanza di una specifica disciplina sulla gestione dei piccoli cantieri, prescritta dalla normativa nazionale in materia di ambiente (Dlgs 152/2006), ma non ancora esistente.
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