Responsabilità solidale solo per autonomi con co.co.co/co.co.pro
NORMATIVA
Responsabilità solidale solo per autonomi con co.co.co/co.co.pro
Ministero del Lavoro: includendo anche altre categorie, trasgressore e soggetto tutelato coinciderebbero
05/09/2013 - La responsabilità solidale negli appalti si applica anche ai lavoratori autonomi, ma per questi si intendono solo i co.co.co. e i co.co.pro. E' questo il contenuto della Circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro, intervenuto per spiegare l’applicazione della Legge 99/2013.
Cosa prevede la Legge 99/2013
La legge per l’occupazione e l’Iva, entrata in vigore il 26 agosto, estende ai lavoratori autonomi le tutele previste dalla Riforma Biagi in base alla quale, negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali dovuti entro un anno dalla cessazione dell’appalto.
Si tratta di una novità che coinvolge solo i contratti tra privati e non può essere applicata agli appalti stipulati con la Pubblica Amministrazione.
I contratti collettivi nazionali possono derogare alle norme sulla responsabilità solidale solo per quanto riguarda gli obblighi retributivi, mentre quelli assicurativi e contributivi devono sempre essere rispettati.
La posizione del Ministero
Secondo il Ministero del Lavoro, per lavoratori autonomi in questo caso devono essere intesi quelli con contratti co.co. o co.co.pro impiegati nell’appalto.
Devono invece essere esclusi i lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri perché una interpretazione diversa porterebbe ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente.
Cos’è la responsabilità solidale
Ricordiamo che in base alla responsabilità solidale, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La responsabilità solidale può essere evitata se l’appaltatore, acquisendo una documentazione prima del versamento del corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha eseguito correttamente gli adempimenti previsti. Allo stesso tempo, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione.
Vale lo stesso meccanismo per i pagamenti tra committente e appaltatore. Il primo, infatti, paga l’appaltatore solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante la corretta esecuzione degli adempimenti.
Inizialmente appaltatore e subappaltatore dovevano rispondere in solido anche del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Dato che secondo gli operatori del settore si creavano aggravi procedurali disincentivanti, il Decreto del Fare ha abrogato la responsabilità solidale inerente al pagamento dell’Iva.
Cosa prevede la Legge 99/2013
La legge per l’occupazione e l’Iva, entrata in vigore il 26 agosto, estende ai lavoratori autonomi le tutele previste dalla Riforma Biagi in base alla quale, negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali dovuti entro un anno dalla cessazione dell’appalto.
Si tratta di una novità che coinvolge solo i contratti tra privati e non può essere applicata agli appalti stipulati con la Pubblica Amministrazione.
I contratti collettivi nazionali possono derogare alle norme sulla responsabilità solidale solo per quanto riguarda gli obblighi retributivi, mentre quelli assicurativi e contributivi devono sempre essere rispettati.
La posizione del Ministero
Secondo il Ministero del Lavoro, per lavoratori autonomi in questo caso devono essere intesi quelli con contratti co.co. o co.co.pro impiegati nell’appalto.
Devono invece essere esclusi i lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri perché una interpretazione diversa porterebbe ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente.
Cos’è la responsabilità solidale
Ricordiamo che in base alla responsabilità solidale, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La responsabilità solidale può essere evitata se l’appaltatore, acquisendo una documentazione prima del versamento del corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha eseguito correttamente gli adempimenti previsti. Allo stesso tempo, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione.
Vale lo stesso meccanismo per i pagamenti tra committente e appaltatore. Il primo, infatti, paga l’appaltatore solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante la corretta esecuzione degli adempimenti.
Inizialmente appaltatore e subappaltatore dovevano rispondere in solido anche del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Dato che secondo gli operatori del settore si creavano aggravi procedurali disincentivanti, il Decreto del Fare ha abrogato la responsabilità solidale inerente al pagamento dell’Iva.