Via libera della Corte Ue all’avvalimento plurimo
LAVORI PUBBLICI
Via libera della Corte Ue all’avvalimento plurimo
Bocciato il Codice Appalti che vieta di avvalersi di più imprese per la qualificazione nella stessa categoria
15/10/2013 - Per dimostrare di avere i requisiti di una categoria di qualificazione Soa è possibile avvalersi di più imprese. Lo ha affermato con la sentenza C‑94/12 del 10 ottobre scorso la Corte di Giustizia europea, che ha giudicato illegittime le limitazioni presenti nel Codice Appalti.
La Corte di Giustizia Europea è stata interpellata dal Tar delle Marche, che a sua volta doveva decidere in merito all’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese partecipante ad una gara per i lavori di ammodernamento e ampliamento di una strada provinciale.
Il bando chiedeva di dimostrare le capacità tecniche, necessarie allo svolgimento del lavoro, presentando un’attestazione Soa. Durante la selezione era stata però esclusa una Rti che si era avvalsa di più imprese per dimostrare i requisiti di un’unica categoria di qualificazione.
Secondo il diritto italiano, infatti, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione. Allo stesso tempo, i bandi non possono permettere l’avvalimento plurimo.
La Corte di Giustizia Europea ha giudicato illegittimo l’articolo 49 comma 6 del Codice Appalti che vieta l’avvalimento plurimo.
Secondo la Corte Ue, la direttiva 2004/18/CE consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice a condizione che il candidato dimostri che disporrà effettivamente dei mezzi delle imprese cui ha chiesto ausilio.
In questo modo, sostiene la Corte Ue, si garantisce la massima apertura alla concorrenza e la partecipazione agli appalti da parte delle piccole e medie imprese.
Solo in alcuni casi, che però la Corte considera eccezionali, la peculiarità dei lavori può richiedere che le capacità siano possedute da un unico soggetto, o comunque da un numero limitato di operatori.
La Corte di Giustizia Europea è stata interpellata dal Tar delle Marche, che a sua volta doveva decidere in merito all’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese partecipante ad una gara per i lavori di ammodernamento e ampliamento di una strada provinciale.
Il bando chiedeva di dimostrare le capacità tecniche, necessarie allo svolgimento del lavoro, presentando un’attestazione Soa. Durante la selezione era stata però esclusa una Rti che si era avvalsa di più imprese per dimostrare i requisiti di un’unica categoria di qualificazione.
Secondo il diritto italiano, infatti, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione. Allo stesso tempo, i bandi non possono permettere l’avvalimento plurimo.
La Corte di Giustizia Europea ha giudicato illegittimo l’articolo 49 comma 6 del Codice Appalti che vieta l’avvalimento plurimo.
Secondo la Corte Ue, la direttiva 2004/18/CE consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice a condizione che il candidato dimostri che disporrà effettivamente dei mezzi delle imprese cui ha chiesto ausilio.
In questo modo, sostiene la Corte Ue, si garantisce la massima apertura alla concorrenza e la partecipazione agli appalti da parte delle piccole e medie imprese.
Solo in alcuni casi, che però la Corte considera eccezionali, la peculiarità dei lavori può richiedere che le capacità siano possedute da un unico soggetto, o comunque da un numero limitato di operatori.