Chi progetta l’opera può partecipare alla gara per realizzarla
NORMATIVA
Chi progetta l’opera può partecipare alla gara per realizzarla
Ddl europea 2013 bis: necessario dimostrare che l’esperienza acquisita non falsa la concorrenza
12/11/2013 - Il tecnico che progetta l’opera può partecipare alla gara d’appalto per la sua realizzazione. La nuova versione del ddl europea 2013 bis, approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, conferma la novità pensata per i progettisti già nella prima bozza, che a settembre aveva ottenuto l’ok del CdM.
Il ddl modifica l’articolo 90 comma 8 del Codice Appalti affermando che il professionista che ha partecipato alla progettazione correlata alla predisposizione di un appalto non potrà più essere escluso dalla gara, come invece accade oggi.
Secondo l’attuale versione del Codice Appalti, il professionista che si è aggiudicato la progettazione di un’opera da realizzare attraverso una gara d’appalto, non può partecipare alla stessa gara per costruirla. Il limite è giustificato dalla tutela della concorrenza, che verrebbe meno se il progettista fosse a conoscenza di informazioni tali da agevolarlo nella selezione.
Il ddl europea ammorbidisce invece questo divieto, stabilendo che il progettista può partecipare alla gara se dimostra che l’esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Il testo del disegno di legge chiarisce inoltre che le norme per garantire la puntualità dei pagamenti da parte delle Amministrazioni valgono anche per i lavori pubblici.
Dopo le rassicurazioni inviate all’inizio dell’anno agli addetti del settore edile dal Ministero dello Sviluppo Economico, la nuova norma ha voluto ribadire che il Decreto Legislativo 192/2012, con cui è stata recepita la Direttiva 2011/7/Ue sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, si applica anche all’edilizia nonostante il testo non contenga un riferimento esplicito al settore dei lavori pubblici.
Il ddl europea 2013 bis apporterà delle modifiche anche in materia di ambiente e inquinamento acustico.
Un decreto del Ministero dell’Ambiente riscriverà la disciplina della Via, Valutazione di impatto ambientale. Come indicato dall’Unione Europea, le nuove linee guida dovranno definire le soglie e i criteri in base ai quali decidere se un’opera deve essere sottoposta a Via. Sulle considerazioni peseranno le caratteristiche del progetto e l’impatto sull’area in cui verrà realizzato.
Entro diciotto mesi il Governo dovrà inoltre adottare una normativa di riordino sull’inquinamento acustico prodotto da macchinari e attrezzature che funzionano all’aperto.
Le sanzioni in caso di danno ambientale diventano più stringenti e non potranno più essere applicate entro due anni dalla conoscenza del fatto, ma ci sarà tempo fino alla prescrizione del comportamento illecito. Una volta individuato il colpevole, inoltre, questi dovrà ripristinare la situazione preesistente e potrà pagare una multa equivalente solo nel caso in cui l’operazione di ripristino risulti troppo complicata.
Il ddl modifica l’articolo 90 comma 8 del Codice Appalti affermando che il professionista che ha partecipato alla progettazione correlata alla predisposizione di un appalto non potrà più essere escluso dalla gara, come invece accade oggi.
Secondo l’attuale versione del Codice Appalti, il professionista che si è aggiudicato la progettazione di un’opera da realizzare attraverso una gara d’appalto, non può partecipare alla stessa gara per costruirla. Il limite è giustificato dalla tutela della concorrenza, che verrebbe meno se il progettista fosse a conoscenza di informazioni tali da agevolarlo nella selezione.
Il ddl europea ammorbidisce invece questo divieto, stabilendo che il progettista può partecipare alla gara se dimostra che l’esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Il testo del disegno di legge chiarisce inoltre che le norme per garantire la puntualità dei pagamenti da parte delle Amministrazioni valgono anche per i lavori pubblici.
Dopo le rassicurazioni inviate all’inizio dell’anno agli addetti del settore edile dal Ministero dello Sviluppo Economico, la nuova norma ha voluto ribadire che il Decreto Legislativo 192/2012, con cui è stata recepita la Direttiva 2011/7/Ue sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, si applica anche all’edilizia nonostante il testo non contenga un riferimento esplicito al settore dei lavori pubblici.
Il ddl europea 2013 bis apporterà delle modifiche anche in materia di ambiente e inquinamento acustico.
Un decreto del Ministero dell’Ambiente riscriverà la disciplina della Via, Valutazione di impatto ambientale. Come indicato dall’Unione Europea, le nuove linee guida dovranno definire le soglie e i criteri in base ai quali decidere se un’opera deve essere sottoposta a Via. Sulle considerazioni peseranno le caratteristiche del progetto e l’impatto sull’area in cui verrà realizzato.
Entro diciotto mesi il Governo dovrà inoltre adottare una normativa di riordino sull’inquinamento acustico prodotto da macchinari e attrezzature che funzionano all’aperto.
Le sanzioni in caso di danno ambientale diventano più stringenti e non potranno più essere applicate entro due anni dalla conoscenza del fatto, ma ci sarà tempo fino alla prescrizione del comportamento illecito. Una volta individuato il colpevole, inoltre, questi dovrà ripristinare la situazione preesistente e potrà pagare una multa equivalente solo nel caso in cui l’operazione di ripristino risulti troppo complicata.