Permesso di costruire, i ritardi nel rilascio vanno risarciti
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NORMATIVA
Permesso di costruire, i ritardi nel rilascio vanno risarciti
CdS: fissato un risarcimento pari a oneri di urbanizzazione, aumento dei prezzi e mancato utile
Vedi Aggiornamento del 20/09/2019
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08/11/2013 - Il Comune che non rilascia il permesso di costruire in tempi accettabili deve pagare un risarcimento. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza 4968/2013.
Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di un permesso di costruire (ex concessione edilizia), richiesto nel 1989 e rilasciato nel 1996, cioè sette anni dopo, per la realizzazione di un magazzino.
Secondo l’interessato, i tempi lunghi, che a detta del Comune si erano resi necessari per un supplemento nelle indagini, non solo aveva procurato dei danni, ma faceva sospettare comportamenti illegittimi da parte dell’Amministrazione, che violavano gli obblighi di motivazione, pubblicità e di trasparenza.
Secondo il Comune, invece, l’interessato aveva tenuto un comportamento acquiescente accettando il silenzio rifiuto della Pubblica Amministrazione.
Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar, il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al soggetto che, avendo aspettato sette anni, aveva subito una serie di danni.
Il CdS ha infatti ordinato un risarcimento pari agli oneri di urbanizzazione corrisposti al comune ma non dovuti, all’aumento dei costi sostenuti per la costruzione del manufatto e al mancato utile conseguito per effetto dell’attività d’impresa che poteva essere esercitata in quel periodo, ma che è stata bloccata dai tempi burocratici.
Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di un permesso di costruire (ex concessione edilizia), richiesto nel 1989 e rilasciato nel 1996, cioè sette anni dopo, per la realizzazione di un magazzino.
Secondo l’interessato, i tempi lunghi, che a detta del Comune si erano resi necessari per un supplemento nelle indagini, non solo aveva procurato dei danni, ma faceva sospettare comportamenti illegittimi da parte dell’Amministrazione, che violavano gli obblighi di motivazione, pubblicità e di trasparenza.
Secondo il Comune, invece, l’interessato aveva tenuto un comportamento acquiescente accettando il silenzio rifiuto della Pubblica Amministrazione.
Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar, il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al soggetto che, avendo aspettato sette anni, aveva subito una serie di danni.
Il CdS ha infatti ordinato un risarcimento pari agli oneri di urbanizzazione corrisposti al comune ma non dovuti, all’aumento dei costi sostenuti per la costruzione del manufatto e al mancato utile conseguito per effetto dell’attività d’impresa che poteva essere esercitata in quel periodo, ma che è stata bloccata dai tempi burocratici.
Norme correlate
Sentenza 09/10/2013 n.4968
Consiglio di Stato - Va risarcito il ritardo nel rilascio del permesso di costruire
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