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Permesso costruire in deroga se è garantito l’interesse pubblico

Permesso costruire in deroga se è garantito l’interesse pubblico

Deve esserci bilanciamento tra interessi pubblici e la convenienza del privato a riqualificare

Vedi Aggiornamento del 13/10/2014
di Paola Mammarella
12/12/2013 - Per il rilascio del permesso di costruire in deroga, devono essere bilanciati sia gli interessi pubblici che quelli privati. Lo ha spiegato il Tar Piemonte con la sentenza 1287/2013.
 
Il Tribunale amministrativo si è pronunciato sul ricorso contro una delibera comunale, adottata ai sensi del DL 70/2011, con cui era stato rilasciato il permesso di costruire, in deroga alle disposizioni urbanistiche, per la razionalizzazione di un fabbricato a uso terziario di quattordici piani rimasto incompiuto e abbandonato. L’autorizzazione prevedeva anche il cambio di destinazione d’uso da terziario a terziario residenziale a condizione che il 50% dell’edificio fosse destinato all’edilizia convenzionata.
 
Il ricorso, presentato dalla società proprietaria di un immobile contiguo, è stato respinto perché la delibera del Comune è stata riconosciuta conforme al decreto approvato d’urgenza per il rilancio dell’edilizia in modo compatibile con gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione delle aree degradate.
 
Nelle motivazioni indicate nella sentenza, il Tar ha inoltre spiegato che per ogni intervento è necessario accertare che l’assetto urbanistico rimanga inalterato e valutare l’impatto dei lavori sugli interessi pubblici che sono urbanistici, edilizi, paesistici e ambientali.
 
Allo stesso tempo, ha sottolineato il Tar, deve esserci una convenienza per il privato che intende realizzare l’intervento. Si tratta, ha concluso il Tribunale Amministrativo, di un procedimento diverso da quello già previsto dal Dpr 380/2001, che ammette deroghe nel rilascio del permesso di costruire solo per interventi sul patrimonio pubblico.


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