
Geometri, ribadito dal Tar l’ok agli edifici in c.a. ma solo se modesti
Condividi
PROFESSIONE
Geometri, ribadito dal Tar l’ok agli edifici in c.a. ma solo se modesti
Gli uffici devono sempre controllare che non ci siano problemi inerenti a strutture e modalità costruttive
Vedi Aggiornamento
del 20/07/2017
Vedi Aggiornamento del 20/07/2017
04/12/2013 - I geometri possono progettare strutture in cemento armato, ma solo se non richiedono calcoli complessi. Sul conflitto per le competenze professionali tra tecnici diplomati e laureati interviene il Tar Veneto con la sentenza 1312/2013.
Il Tribunale Amministrativo è intervenuto sul ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri di Verona contro il Comune di Torri del Benaco. L’Ordine chiedeva l’annullamento della delibera con cui il Comune aveva inserito tra le competenze dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni anche in cemento armato.
Il Comune ammetteva la competenza dei geometri per manufatti fino a 1500 metri cubi e con caratteristiche strutturali semplici, composte ad esempio da moduli ripetitivi.
Secondo gli ingegneri la competenza dei geometri a progettare opere in cemento armato doveva essere esclusa, ma il Tar ha respinto il ricorso affermando che il Comune può adottare atti di indirizzo politico amministrativo con cui fissare le linee guida da seguire negli uffici.
Il Tribunale ha specificato che la delibera non ha carattere vincolante e che gli uffici amministrativi, oltre al limite dei 1500 metri cubi, devono sempre verificare se le caratteristiche dei progetti presentati sono tali da rientrare tra le competenze dei tecnici diplomati.
Secondo il Tar, non tutti gli edifici fino a 1500 metri cubi possono infatti essere progettati dai geometri perché è necessaria un’ulteriore valutazione sull’assenza di potenziali problemi inerenti alle strutture e alle modalità di costruzione.
Il Tar ha inoltre ricordato che il Decreto Legislativo 212/2010 ha abrogato il Regio Decreto 2229/1939 eliminando la riserva totale dei calcoli in cemento armato a favore dei professionisti laureati. Col Regio decreto, la progettazione di conglomerati cementizi semplici o armati era riservata ad ingegneri ed architetti ogni qualvolta la loro stabilità poteva interessare l’incolumità delle persone. Dopo l’abrogazione del regio decreto, sostiene il Tar, entra in gioco una valutazione tecnico qualitativa che volta per volta deve essere utilizzata per capire se l’opera ha delle caratteristiche tali da rientrare nelle competenze dei geometri o se invece, per la sua complessità, deve essere riservata solo ad ingegneri e architetti.
Segui la nostra redazione anche su Facebook e Twitter
Il Tribunale Amministrativo è intervenuto sul ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri di Verona contro il Comune di Torri del Benaco. L’Ordine chiedeva l’annullamento della delibera con cui il Comune aveva inserito tra le competenze dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni anche in cemento armato.
Il Comune ammetteva la competenza dei geometri per manufatti fino a 1500 metri cubi e con caratteristiche strutturali semplici, composte ad esempio da moduli ripetitivi.
Secondo gli ingegneri la competenza dei geometri a progettare opere in cemento armato doveva essere esclusa, ma il Tar ha respinto il ricorso affermando che il Comune può adottare atti di indirizzo politico amministrativo con cui fissare le linee guida da seguire negli uffici.
Il Tribunale ha specificato che la delibera non ha carattere vincolante e che gli uffici amministrativi, oltre al limite dei 1500 metri cubi, devono sempre verificare se le caratteristiche dei progetti presentati sono tali da rientrare tra le competenze dei tecnici diplomati.
Secondo il Tar, non tutti gli edifici fino a 1500 metri cubi possono infatti essere progettati dai geometri perché è necessaria un’ulteriore valutazione sull’assenza di potenziali problemi inerenti alle strutture e alle modalità di costruzione.
Il Tar ha inoltre ricordato che il Decreto Legislativo 212/2010 ha abrogato il Regio Decreto 2229/1939 eliminando la riserva totale dei calcoli in cemento armato a favore dei professionisti laureati. Col Regio decreto, la progettazione di conglomerati cementizi semplici o armati era riservata ad ingegneri ed architetti ogni qualvolta la loro stabilità poteva interessare l’incolumità delle persone. Dopo l’abrogazione del regio decreto, sostiene il Tar, entra in gioco una valutazione tecnico qualitativa che volta per volta deve essere utilizzata per capire se l’opera ha delle caratteristiche tali da rientrare nelle competenze dei geometri o se invece, per la sua complessità, deve essere riservata solo ad ingegneri e architetti.
Segui la nostra redazione anche su Facebook e Twitter
Norme correlate
Sentenza 20/11/2013 n.1312
Tar Veneto - I geometri possono progettare strutture in cemento armato fino a 1500 metri cubi che non richiedono calcoli complessi
Delibera/zione 09/07/2012 n.96
Comune di Torri del Benaco - Competenze professionali dei geometri. Indirizzi
Decreto Legislativo 13/12/2010 n.212
Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246
Regio Decreto 16/11/1939 n.2229
Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato
Approfondimenti
Notizie correlate

FOCUS Strutture prefabbricate in cemento armato, guida alla scelta

NORMATIVA Edifici in cemento armato, i geometri possono progettare solo gli aspetti architettonici

PROFESSIONE Cemento armato: i geometri riaprono la battaglia

PROFESSIONE Cemento armato off limits per i geometri: gli ingegneri tornano sul tema

PROFESSIONE Progetti in cemento armato, Geometri: mettiamo fine a questa ‘guerra tra poveri’

NORMATIVA Edifici in cemento armato, i geometri: ‘nuovo attacco alle nostre competenze’

NORMATIVA Edifici in cemento armato, i geometri non possono progettarli

PROFESSIONE Falsi professionisti, i suggerimenti dei tecnici per rendere più efficaci le sanzioni
NORMATIVA Urbanistica, ingegneri e architetti hanno le stesse competenze
PROFESSIONE Falsi professionisti, multe fino a 50 mila euro e reclusione
PROFESSIONE 50 tecnici diventano 'Esperti in edifici salubri'
NORMATIVA Opere cimiteriali, scontro di competenze tra ingegneri e architetti
NORMATIVA Geometri: compenso per opere in c.a. solo se realizzate dopo il 2010
PROFESSIONE Opere cimiteriali, i geometri non possono progettarle
NORMATIVA Impianti fotovoltaici oltre 6kW, i geometri non possono progettarli
PROFESSIONE Edifici civili in cemento armato, per i geometri margini più ampi
PROFESSIONE Geometri, al via domani a Rimini il 44° Congresso Nazionale
NORMATIVA Cemento armato e lottizzazioni, tracciate le competenze dei periti
Altre Notizie