Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Il progettista di un’opera potrà anche realizzarla

Il progettista di un’opera potrà anche realizzarla

Ddl comunitaria 2013 bis: necessario dimostrare che l’esperienza acquisita non falsa la concorrenza

Vedi Aggiornamento del 14/09/2017
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 14/09/2017
23/12/2014 - È approdato in Parlamento il ddl europea 2013 bis. La norma, in base alla quale il tecnico che progetta l’opera può partecipare alla gara d’appalto per la sua realizzazione, inizia l’iter per l’approvazione in Commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera.
 
Viene quindi introdotta una modifica al Codice Appalti che, una volta approvata in via definitiva, non permetterà più l’esclusione dalla gara del professionista che ha partecipato alla progettazione correlata alla predisposizione di un appalto.
 
Finora, invece, il Codice Appalti ha stabilito che il professionista che si è aggiudicato la progettazione di un’opera, da realizzare attraverso una gara d’appalto, non può partecipare alla gara per costruirla, perché potrebbe essere venuto a conoscenza di informazioni in grado di agevolarlo, falsando quindi la concorrenza.
 
Con la nuova legge il progettista potrà partecipare alla gara se dimostrerà che l’esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
 
Ricordiamo che il ddl comunitaria 2013 bis interviene anche in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione mettendo, nero su bianco che il Decreto Legislativo 192/2012 sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali si applica anche all’edilizia, nonostante il testo non contenga un riferimento esplicito al settore dei lavori pubblici.
 
Il ddl inasprisce inoltre le sanzioni in caso di danno ambientale, stabilendo che si dovrà ripristinare la situazione preesistente e che si potrà pagare una multa equivalente solo nel caso in cui l’operazione di ripristino risulti troppo complicata. Per l’applicazione delle sanzioni non ci sarà più il limite di due anni dalla conoscenza del fatto, ma si avrà tempo fino alla prescrizione dell’illecito.


Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su Facebook e Twitter
 
Le più lette