Acquisti all’asta, si può applicare il prezzo valore
NORMATIVA
Acquisti all’asta, si può applicare il prezzo valore
Corte Costituzionale: la base imponibile dell’imposta di registro può riferirsi al valore catastale anziché al prezzo
30/01/2014 - Anche chi acquista un immobile all’asta può calcolare la base imponibile dell’imposta di registro sul valore catastale invece che sul prezzo di acquisto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 6/2014.
La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 497 della Finanziaria 2006, perché contiene una discriminazione ai danni di chi acquista una casa all’asta o in seguito ad una procedura di esproprio, non riconoscendo la possibilità di usufruire delle agevolazioni sulla prima casa.
Nella sua spiegazione, la Corte Costituzionale ha affermato che il concetto di prezzo valore si deve applicare anche agli acquisti all’asta. Ciò significa che nel trasferimento di un immobile a uso abitativo, se l’acquirente è una persona fisica, che non agisce nell’esercizio di impresa, di un’arte o di una professione, può chiedere che la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro sia costituita non dal corrispettivo dichiarato nel contratto, ma dal valore catastale dell’immobile. Si tratta di un’agevolazione dato che di solito il prezzo è superiore al valore dell’immobile.
Il principio illustrato dalla Corte Costituzionale si basa sul Dpr 131/1986, che ammette la scelta tra valore e prezzo pattuito per definire la base imponibile dell’imposta di registro.
Con l’articolo 1, comma 497 della Finanziaria 2006, sottolinea la Corte, si introduce una deroga al Dpr 131/1986, prevedendo che in caso di espropriazioni e di aste la base imponibile si calcola sul prezzo di aggiudicazione. Una differenza che è stata giudicata illegittima perché discriminatoria.
La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 497 della Finanziaria 2006, perché contiene una discriminazione ai danni di chi acquista una casa all’asta o in seguito ad una procedura di esproprio, non riconoscendo la possibilità di usufruire delle agevolazioni sulla prima casa.
Nella sua spiegazione, la Corte Costituzionale ha affermato che il concetto di prezzo valore si deve applicare anche agli acquisti all’asta. Ciò significa che nel trasferimento di un immobile a uso abitativo, se l’acquirente è una persona fisica, che non agisce nell’esercizio di impresa, di un’arte o di una professione, può chiedere che la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro sia costituita non dal corrispettivo dichiarato nel contratto, ma dal valore catastale dell’immobile. Si tratta di un’agevolazione dato che di solito il prezzo è superiore al valore dell’immobile.
Il principio illustrato dalla Corte Costituzionale si basa sul Dpr 131/1986, che ammette la scelta tra valore e prezzo pattuito per definire la base imponibile dell’imposta di registro.
Con l’articolo 1, comma 497 della Finanziaria 2006, sottolinea la Corte, si introduce una deroga al Dpr 131/1986, prevedendo che in caso di espropriazioni e di aste la base imponibile si calcola sul prezzo di aggiudicazione. Una differenza che è stata giudicata illegittima perché discriminatoria.