
Certificatori energetici, i nuovi requisiti per diventarlo
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NORMATIVA
Certificatori energetici, i nuovi requisiti per diventarlo
Destinazione Italia: sale da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi, aumentano lauree e diplomi che fanno bypassare i percorsi formativi
Vedi Aggiornamento
del 22/06/2020
Vedi Aggiornamento del 22/06/2020
12/02/2014 - Per diventare certificatore energetico degli edifici si dovrà frequentare un corso della durata minima di 80 ore. La maggior parte dei professionisti potrà però evitarlo.
Sono queste le novità contenute nel ddl Destinazione Italia, approvato ieri dalla Camera, che modifica il Dpr 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, rivedendo non solo la durata dei corsi di formazione, ma aumentando anche le lauree e i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla professione senza dover affrontare una formazione supplementare.
Verifica se possiedi i requisiti per diventare certificatore energetico
Chi può fare il certificatore senza frequentare il corso
In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il ddl Destinazione Italia è intervenuto sul Dpr 75/2013 ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono direttamente alla professione di certificatore energetico senza seguire alcun percorso formativo aggiuntivo.
Le lauree che danno accesso diretto alla professione di certificatore sono:
- architettura, ingegneria edile ingegneria edile-architettura;
- ingegneria chimica;
- ingegneria civile;
- ingegneria dei sistemi edilizi
- ingegneria della sicurezza;
- ingegneria elettrica;
- ingegneria energetica e nucleare;
- ingegneria gestionale;
- ingegneria meccanica;
- ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- scienza e ingegneria dei materiali;
- scienze e tecnologie agrarie;
- scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali.
A queste il ddl Destinazione Italia ha aggiunto:
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- scienze e tecnologie della chimica industriale.
Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l’esenzione dai corsi vale per i diplomati in:
- meccanica, meccatronica ed energia;
- elettronica ed elettrotecnica;
- agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura;
- costruzioni, ambiente e territorio (o geometra),
- perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica.
A questi il ddl Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi di perito industriale con specializzazione in:
- aeronautica;
- energia nucleare;
- metallurgia;
- navalmeccanica;
- metalmeccanica.
Durata dei corsi
Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013, possono collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale devono sostenere un esame. Il ddl Destinazione Italia ha modificato il decreto allungando a 80 ore la durata minima dei corsi. La versione originaria del Dpr 75/2013 prevedeva invece una durata minima di 64 ore.
Sono queste le novità contenute nel ddl Destinazione Italia, approvato ieri dalla Camera, che modifica il Dpr 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, rivedendo non solo la durata dei corsi di formazione, ma aumentando anche le lauree e i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla professione senza dover affrontare una formazione supplementare.
Verifica se possiedi i requisiti per diventare certificatore energetico
Chi può fare il certificatore senza frequentare il corso
In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il ddl Destinazione Italia è intervenuto sul Dpr 75/2013 ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono direttamente alla professione di certificatore energetico senza seguire alcun percorso formativo aggiuntivo.
Le lauree che danno accesso diretto alla professione di certificatore sono:
- architettura, ingegneria edile ingegneria edile-architettura;
- ingegneria chimica;
- ingegneria civile;
- ingegneria dei sistemi edilizi
- ingegneria della sicurezza;
- ingegneria elettrica;
- ingegneria energetica e nucleare;
- ingegneria gestionale;
- ingegneria meccanica;
- ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- scienza e ingegneria dei materiali;
- scienze e tecnologie agrarie;
- scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali.
A queste il ddl Destinazione Italia ha aggiunto:
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- scienze e tecnologie della chimica industriale.
Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l’esenzione dai corsi vale per i diplomati in:
- meccanica, meccatronica ed energia;
- elettronica ed elettrotecnica;
- agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura;
- costruzioni, ambiente e territorio (o geometra),
- perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica.
A questi il ddl Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi di perito industriale con specializzazione in:
- aeronautica;
- energia nucleare;
- metallurgia;
- navalmeccanica;
- metalmeccanica.
Durata dei corsi
Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013, possono collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale devono sostenere un esame. Il ddl Destinazione Italia ha modificato il decreto allungando a 80 ore la durata minima dei corsi. La versione originaria del Dpr 75/2013 prevedeva invece una durata minima di 64 ore.
Norme correlate
Legge dello Stato 21/02/2014 n.9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Decreto Pres. Repubblica 16/04/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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