I balconi vanno computati nelle distanze tra edifici
NORMATIVA
I balconi vanno computati nelle distanze tra edifici
Tar Campania: dalla volumetria realizzabile devono essere esclusi i parcheggi sotterranei o al pianterreno
07/02/2014 - I balconi devono essere computati nelle distanze tra costruzioni mentre i parcheggi, anche se realizzati in deroga agli strumenti urbanistici, non rientrano nella volumetria degli edifici. Lo ha stabilito il Tar della Campania con la sentenza 506/2014.
Secondo il Tribunale Amministrativo, i balconi di apprezzabile profondità e ampiezza rientrano tra i corpi di fabbrica computabili nelle istanze tra costruzioni. Nel calcolo devono essere considerati tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, a meno che non si tratti di sporti di piccole dimensioni o con funzione decorativa.
Per quanto riguarda le autorimesse, il Tar ha affermato che la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici è possibile non solo nel sottosuolo, ma anche al pianterreno dei fabbricati e che non devono essere computati nel calcolo della volumetria o della superficie per cui deve essere richiesto il titolo abilitativo.
Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato su un ricorso presentato da un soggetto che si era visto negare il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in quanto la cubatura richiesta era superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale.
Dopo una serie di rilievi sulle altre costruzioni presenti, il Tar ha annullato i permessi di costruire con i quali erano state violate le norme sulle distanze e ha escluso i parcheggi dalla volumetria complessiva realizzata e realizzabile.
Secondo il Tribunale Amministrativo, i balconi di apprezzabile profondità e ampiezza rientrano tra i corpi di fabbrica computabili nelle istanze tra costruzioni. Nel calcolo devono essere considerati tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, a meno che non si tratti di sporti di piccole dimensioni o con funzione decorativa.
Per quanto riguarda le autorimesse, il Tar ha affermato che la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici è possibile non solo nel sottosuolo, ma anche al pianterreno dei fabbricati e che non devono essere computati nel calcolo della volumetria o della superficie per cui deve essere richiesto il titolo abilitativo.
Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato su un ricorso presentato da un soggetto che si era visto negare il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in quanto la cubatura richiesta era superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale.
Dopo una serie di rilievi sulle altre costruzioni presenti, il Tar ha annullato i permessi di costruire con i quali erano state violate le norme sulle distanze e ha escluso i parcheggi dalla volumetria complessiva realizzata e realizzabile.