
Multe fino a 18mila euro se non si consegna l'APE entro 45 giorni
Il pagamento non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato ai contratti di compravendita e affitto
Con l’approvazione da parte della Camera del ddl Destinazione Italia sembrano chiariti gli adempimenti da seguire in sede di stipula dei contratti e sono definite con chiarezza le conseguenze che derivano dal mancato rispetto della normativa.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'Attestato di prestazione energetica.
Una copia dell'APE deve essere allegata al contratto, tranne che nelle locazioni di singole unità immobiliari. In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l'APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. In tutti questi casi, gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno.
Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (Edifici a energia quasi zero)
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note
