Rischio idrogeologico, nomina commissari entro fine anno
NORMATIVA
Rischio idrogeologico, nomina commissari entro fine anno
Dal 2015 i Presidenti regionali subentreranno ai commissari nella gestione delle risorse
06/02/2014 - È stato approvato dal Senato il ddl per le emergenze ambientali, che introduce novità sulla nomina dei commissari per il dissesto idrogeologico.
In base al decreto legge originario, per la rimozione delle situazioni di dissesto idrogeologico possono essere nominati dei commissari straordinari. Secondo la legge, la nomina deve avvenire entro la fine di quest’anno, cioè entro cinque anni dall’entrata in vigore del DL 195/2009 contenente disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile e di altre emergenze nazionali. Si tratta di una velocizzazione, che accorcia il termine di sei anni inizialmente previsto. Non cambiano invece le competenze per le nomine, che avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Nei decreti per la nomina possono inoltre essere indicati i soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività connesse al risanamento idrogeologico.
Dal primo gennaio 2015 la gestione delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico passa dalla contabilità speciale ai Presidenti delle Regioni interessate. Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, i fondi sono utilizzati per la prosecuzione degli interventi di risanamento.
I Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari anche negli altri rapporti, garantendo ad esempio la puntuale attuazione degli interventi. Per riuscire in questo obiettivo, oltre che delle proprie strutture organizzative, le Regioni possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell’Anas, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.
L’approvazione del ddl dovrà concludersi entro l’8 febbraio. È quindi probabile che il Senato non introduca novità rispetto alle misure convalidate dalla Camera.
Data la ristrettezza dei tempi, molto probabilmente non sarà possibile inserire nel testo i bonus per le bonifiche e gli interventi di riqualificazione energetica, contenuti in un ordine del giorno approvato nel passaggio alla Camera, in base al quale il Governo si è impegnato a predisporre misure di defiscalizzazione per le opere di bonifica e di riconversione energetica in edilizia, come ad esempio con la defiscalizzazione al 75% degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
In base al decreto legge originario, per la rimozione delle situazioni di dissesto idrogeologico possono essere nominati dei commissari straordinari. Secondo la legge, la nomina deve avvenire entro la fine di quest’anno, cioè entro cinque anni dall’entrata in vigore del DL 195/2009 contenente disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile e di altre emergenze nazionali. Si tratta di una velocizzazione, che accorcia il termine di sei anni inizialmente previsto. Non cambiano invece le competenze per le nomine, che avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Nei decreti per la nomina possono inoltre essere indicati i soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività connesse al risanamento idrogeologico.
Dal primo gennaio 2015 la gestione delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico passa dalla contabilità speciale ai Presidenti delle Regioni interessate. Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, i fondi sono utilizzati per la prosecuzione degli interventi di risanamento.
I Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari anche negli altri rapporti, garantendo ad esempio la puntuale attuazione degli interventi. Per riuscire in questo obiettivo, oltre che delle proprie strutture organizzative, le Regioni possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell’Anas, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.
L’approvazione del ddl dovrà concludersi entro l’8 febbraio. È quindi probabile che il Senato non introduca novità rispetto alle misure convalidate dalla Camera.
Data la ristrettezza dei tempi, molto probabilmente non sarà possibile inserire nel testo i bonus per le bonifiche e gli interventi di riqualificazione energetica, contenuti in un ordine del giorno approvato nel passaggio alla Camera, in base al quale il Governo si è impegnato a predisporre misure di defiscalizzazione per le opere di bonifica e di riconversione energetica in edilizia, come ad esempio con la defiscalizzazione al 75% degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.