
Antincendio, pubblicate le norme per campeggi e villaggi turistici
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ANTINCENDIO
Antincendio, pubblicate le norme per campeggi e villaggi turistici
La regola tecnica di prevenzione incendi vale per le strutture turistiche che ospitano più di 400 persone
Vedi Aggiornamento
del 16/07/2019
Vedi Aggiornamento del 16/07/2019
18/03/2014 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che contiene la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistiche all’aperto.
Il DM 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno riguarda campeggi, villaggi turistici, ecc. con capacità ricettiva superiore a 400 persone e prevede che tali strutture siano realizzate e gestite in modo assicurare i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.
La regola tecnica allegata al Decreto, si applica alle strutture turistico-ricettive in aria aperta di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso siano oggetto di completa ristrutturazione.
Pubblicati in Gazzetta anche altri due decreti del Ministero dell'Interno:
- Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini (DM 3 marzo 2014);
- Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ (DM 4 marzo 2014).
Il DM 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno riguarda campeggi, villaggi turistici, ecc. con capacità ricettiva superiore a 400 persone e prevede che tali strutture siano realizzate e gestite in modo assicurare i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.
La regola tecnica allegata al Decreto, si applica alle strutture turistico-ricettive in aria aperta di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso siano oggetto di completa ristrutturazione.
Pubblicati in Gazzetta anche altri due decreti del Ministero dell'Interno:
- Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini (DM 3 marzo 2014);
- Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ (DM 4 marzo 2014).
Norme correlate
Decreto Ministeriale 04/03/2014
Ministero dell'Interno - Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³
Decreto Ministeriale 03/03/2014
Ministero dell'Interno - Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini
Decreto Ministeriale 28/02/2014
Ministero dell'Interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
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