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Opere specialistiche, si torna al subappalto

Opere specialistiche, si torna al subappalto

Ridotte le categorie di opere specialistiche e superspecialistiche, sanati i contratti conclusi sulla base del 'Decreto Qualificazioni'

Vedi Aggiornamento del 02/09/2014
di Paola Mammarella
17/03/2014 - Torna il subappalto per le imprese generali che vogliono realizzare anche le lavorazioni specialistiche. Almeno per un anno, dopodiché dovrà essere individuata una soluzione definitiva per la disciplina della qualificazione delle imprese. Allo stesso tempo diminuiscono le categorie di opere considerate specialistiche e superspecialistiche.
 
Le novità, contenute in un articolo aggiunto durante il Consiglio dei Ministri di mercoledì al DL sulla casa varato dal Governo Renzi, sembrano mettere ordine nel settore degli appalti. Per evitare ricorsi, infatti, è stata prevista anche la sanatoria dei contratti conclusi in base alle diverse normative che si sono avvicendate nell’ultimo periodo.
 
Ricordiamo infatti che il Dpr 30 ottobre 2013 “Decreto Qualificazioni”, abolendo alcune norme del Codice Appalti, ha stabilito che l’impresa che si aggiudica un appalto e che possiede la qualificazione nella categoria prevalente, cioè quella di importo più elevato tra tutte quelle che costituiscono il lavoro, può eseguire tutte le lavorazioni dell’appalto e non solo gli interventi relativi alle categorie per le quali dimostra di possedere la qualificazione.
 
Dopo una serie di poteste da parte delle imprese specialistiche, si era optato per una norma tampone, che ripristinava le regole precedenti per sei mesi, in attesa di una soluzione definitiva. La norma era stata inserita in un decreto legge, poi decaduto per il mancato rispetto dei tempi di conversione. Situazione che aveva determinato il ritorno al Decreto Qualificazioni, cioè alla possibilità che le imprese generali realizzassero anche le lavorazioni specialistiche. Si tratta di una possibilità nuovamente cancellata dal DL sulla Casa, che fissa a dodici mesi il periodo “tampone” entro cui rivedere le qualificazioni delle imprese.
 
Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri sottrae inoltre dalle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria le categorie Os 9(segnaletica luminosa), Os 12B (barriere paramassi), Os 15 (pulizia acque marine, fluviali, lacustri), Os16(centrali energia elettrica), Os 17 (impianti telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 23 (demolizioni) e Os 31 (impiantimobilità sospesa).
 
Il taglio riguarda anche le opere superspecialistiche, cioè quelle aventi una complessità tale da richiedere, dopo una certa soglia, la costituzione di una Ati (associazione temporanea di imprese) verticale con un'impresa specializzata. Non rientreranno più tra le opere superspecialistiche le categorie Og 12 (opere di bonifica) , Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti antiintrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b (indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 24 (sistemi antirumore).



 
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