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Saranno detraibili dal reddito gli investimenti in start-up innovative

Saranno detraibili dal reddito gli investimenti in start-up innovative

Per persone fisiche e società è prevista una detrazione del 19% e 25% dall’Irpef e del 20% e 27% dall’Ires negli anni 2013, 2014 e 2015

Vedi Aggiornamento del 04/05/2015
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 04/05/2015
24/03/2014 - Una detrazione fiscale per chi investe nel capitale sociale di start-up innovative. L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Sviluppo bis ed è ora disciplinata nel dettaglio dal DM 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
Come previsto dall’articolo 29 del Decreto Sviluppo bis (DL 179/2012 convertito nella Legge 221/2012), le persone fisiche che investano nel capitale sociale di start-up innovative possono detrarre dall’Irpef il 19% della somma investita, fino ad un massimo di 500.000 euro.
 
Questa agevolazione vale per gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015. L’ammontare che non sia detraibile dall’Irpef, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. L’investimento massimo detraibile di 500.000 euro deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio.
 
Anche le società, nei periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, possono detrarre dall’Ires il 20% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative, fino ad un massimo di 1.800.000 euro in ciascun periodo d’imposta. L’investimento massimo deducibile deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio.
 
Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non superi i 2.500.000 euro per ciascuna start-up innovativa.
 
La percentuale di detrazione sale dal 19% al 25% per l’Irpef e dal 20% al 27% per l’Ires se l’investimento riguarda start-up a vocazione sociale e start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
 
Al DM 30 gennaio 2014 è allegato l’elenco dei Codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Tra queste vi sono, ad esempio, la fabbricazione di attrezzature per il cablaggio, di motori e turbine, di rubinetti e valvole, di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento, la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria.
 
Le altre agevolazioni per le start-up innovative
Il già citato Decreto Sviluppo bis prevede che le start-up innovative siano esentate dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, in fase di iscrizione e fino alla perdita dei requisiti e comunque per massimo quattro anni. Le imprese che hanno già versato il corrispettivo alle Camere di Commercio possono quindi fare domanda di rimborso (leggi tutto).
 
Start-up innovative e incubatori certificati possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che può coprire fino all’80% del credito ottenuto. Lo prevede il DM 26 aprile 2013, che fissa in 2,5 milioni di euro l’importo massimo garantito per ogni startup o incubatore e assegna alle richieste di garanzia riferite a queste due tipologie di impresa priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Fondo (leggi tutto).
 
Inoltre, alle startup innovative e agli incubatori certificati che assumano personale altamente qualificato è riservato un credito di imposta del 35%. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito di impresa e vale per le assunzioni a tempo indeterminato, avvenute dopo il 22 giugno 2012, di personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. Lo prevede il Decreto Sviluppo DL 83/2012 (leggi tutto).

 
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