Durc più snello per l’impresa che subappalta i lavori
LAVORI PUBBLICI
Durc più snello per l’impresa che subappalta i lavori
La società risponde delle irregolarità del subappaltatore per due anni dalla fine dei lavori in subappalto
17/04/2014 - Più facile ottenere il Durc per l’impresa che subappalta i lavori. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, che con una nota ha risposto ai dubbi dell’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, sulla responsabilità solidale negli appalti e sulle modalità per la verifica della regolarità contributiva.
Il chiarimento riguarda l’articolo 29 del D.lgs 276/2003, in base al quale il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La formulazione della norma è apparsa poco chiara. Ci si è chiesti infatti a partire da quale momento dovessero iniziare a decorrere i due anni, se dalla fine dell’intero lavoro o dalla fine delle lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice.
A detta degli edili, pensare che l’impresa principale dovesse rimanere legata all’impresa subappaltatrice per tutta la durata del cantiere, quindi per un tempo indefinito, avrebbe comportato dei rischi. I lavori svolti in subappalto possono infatti avere una breve durata, mentre il completamento dell’intero lavoro può richiedere tempi più lunghi del previsto.
Il Ministero del Lavoro ha quindi spiegato che l’impresa appaltatrice risponde delle eventuali irregolarità contributive dell’impresa subappaltatrice per due anni dalla fine dei lavori svolti in subappalto.
Se il cantiere continua oltre questo termine, quindi, per la verifica della regolarità contributiva dell’impresa principale non deve essere preso in considerazione il comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.
Il chiarimento riguarda l’articolo 29 del D.lgs 276/2003, in base al quale il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La formulazione della norma è apparsa poco chiara. Ci si è chiesti infatti a partire da quale momento dovessero iniziare a decorrere i due anni, se dalla fine dell’intero lavoro o dalla fine delle lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice.
A detta degli edili, pensare che l’impresa principale dovesse rimanere legata all’impresa subappaltatrice per tutta la durata del cantiere, quindi per un tempo indefinito, avrebbe comportato dei rischi. I lavori svolti in subappalto possono infatti avere una breve durata, mentre il completamento dell’intero lavoro può richiedere tempi più lunghi del previsto.
Il Ministero del Lavoro ha quindi spiegato che l’impresa appaltatrice risponde delle eventuali irregolarità contributive dell’impresa subappaltatrice per due anni dalla fine dei lavori svolti in subappalto.
Se il cantiere continua oltre questo termine, quindi, per la verifica della regolarità contributiva dell’impresa principale non deve essere preso in considerazione il comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.