Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Opere specialistiche, in vigore le nuove regole sul subappalto

Opere specialistiche, in vigore le nuove regole sul subappalto

Diminuiscono le categorie superspecialistiche, colmato il vuoto normativo lasciato dal decreto Qualificazioni

Vedi Aggiornamento del 18/03/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/03/2015
29/04/2014 - Per la realizzazione delle opere specialistiche e superspecialistiche, l’impresa che si aggiudica una gara d’appalto e che possiede la qualificazione per la sola categoria prevalente dovrà subappaltare i lavori o costituire una Ati, servendosi di imprese con la capacità tecnica adeguata.
 
Allo stesso tempo, diminuiscono le categorie superspecialistiche. Sono queste le novità introdotte dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in attuazione del DL Emergenza Casa e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 
Le nuove regole si applicheranno ai bandi pubblicati dopo il 27 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
 
Opere specialistiche
In base al nuovo decreto, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario  in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, le lavorazioni di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o superiore a 150 mila euro appartenenti alle seguenti categorie generali e specialistiche indicate nell’Allegato A del Regolamento attuativo del Codice Appalti:
 
OG 1 edifici civili e industriali,
OG2 restauro e manutenzione  dei  beni  immobili  sottoposti  a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG  3:  strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari
OG 4: opere d'arte nel sottosuolo
OG 5: dighe
OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9: impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione  e  per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11: impianti tecnologici
OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13: opere di ingegneria naturalistica
OS 2-A:  superfici  decorate  di  beni  immobili  del  patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,  archeologico ed etnoantropologico
OS 2- B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5: impianti pneumatici e antintrusione
OS 8: opere di impermeabilizzazione
OS 10: segnaletica stradale non luminosa
OS 11: apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A: barriere stradali di sicurezza
OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 18-A: componenti strutturali in acciaio
OS 18-B: componenti per facciate continue
OS 20-A: rilevamenti topografici
OS 20-b: indagini geognostiche
OS 21: opere strutturali speciali
OS 24: verde e arredo urbano
OS 25: scavi archeologici
OS 28: impianti termici e di condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
OS 32: strutture in legno
OS 33: coperture speciali
OS 34: sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35: interventi a basso impatto ambientale.
 
Opere superspecialistiche
Il decreto chiarisce inoltre che le opere e le strutture di notevole contenuto tecnologico e complessità tecnica di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o superiore a 150 mila euro, non possono essere affidate in subappalto, ma devono essere eseguite direttamente dall’affidatario. Nel caso in cui questi non possegga le qualificazioni necessarie, deve costituire una Ati verticale con una o più imprese in grado di eseguire la lavorazione.
Rientrano tra queste opere particolarmente complesse quelle appartenenti alle seguenti categorie:
OG 11: impianti tecnologici
OS 2-A:  superfici  decorate  di  beni  immobili  del  patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,  archeologico ed etnoantropologico
OS 2- B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori
OS 11: apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A: barriere stradali di sicurezza
OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 18-A: componenti strutturali in acciaio
OS 18-B: componenti per facciate continue
OS 21: opere strutturali speciali
OS 25: scavi archeologici
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
OS 32: strutture in legno.
 
Positivo il commento di Finco, Federazione industrie prodotti e impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni. Finco ha osservato che il decreto rappresenta un primo passo per colmare la lacuna normativa che si era creata, ma che è grave l’esclusione dalle opere superspecialistiche delle categorie OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) e OS 28 (impianti termici e di condizionamento).

Ricordiamo che a creare qualche incertezza è stato il Dpr 30 ottobre 2013 (Decreto Qualificazioni) con cui si era stabilito che l’impresa che si aggiudicava un appalto e che possedeva la qualificazione nella categoria prevalente, cioè quella di importo più elevato tra tutte quelle che costituivano il lavoro, potesse eseguire tutte le lavorazioni dell’appalto e non solo gli interventi relativi alle categorie per le quali dimostrava di possedere la qualificazione.

Su richiesta delle imprese specialistiche, la norma era stata sospesa fino a che il DL 47/2013 sull’emergenza abitativa ha demandato la soluzione dei dubbi ad un decreto ad hoc.

FederlegnoArredo ha accolto con soddisfazione l’inserimento della OS32 nelle categorie superspecialistiche. Secondo Emanuele Orsini, presidente di Assolegno, “le imprese del comparto legno strutturale sono finalmente tutelate da un impianto normativo che riconosce le strutture di legno quali opere speciali. Grazie a questa modifica, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non potrà più eseguire direttamente le opere in legno, ma dovrà avvalersi di imprese aventi la qualificazione OS32 richiesta in base all’importo della gara. Inoltre, se l’importo delle opere in legno supera il 15% dell’appalto, la compagine appaltatrice è vincolata a organizzarsi secondo una specifica Associazione Temporanea di Imprese (ATI), considerando così in modo paritetico “imprese generali” e le imprese del settore “legno strutturale”.



 
Le più lette