Per la veranda provvisoria non servono permessi edilizi
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NORMATIVA
Per la veranda provvisoria non servono permessi edilizi
CdS: se è poggiata e non ancorata, è un arredo esterno anche in presenza di binari di scorrimento
Vedi Aggiornamento del 02/02/2017
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24/04/2014 - La veranda poggiata e non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 1777/2014.
Secondo il CdS, anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.
Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una struttura costituita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile.
Dato che il Comune aveva inizialmente imposto la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto realizzato, il proprietario dell’abitazione, che stava realizzando la veranda, aveva fatto ricorso al Tar.
Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto il ricorso, confermando la decisione del Comune.
Parere opposto è stato invece espresso dal Consiglio di Stato, che nella struttura realizzata non ha visto né un aumento di volume e della superficie coperta né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio.
Come si legge nella sentenza del CdS, data la facilità con cui può essere rimossa e l’assenza di tamponature verticali, la veranda realizzata non può modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni.
Al contrario, ha concluso il CdS, la struttura deve essere considerata un arredo esterno con la funzione di riparo e protezione. Una sorta di intervento di manutenzione volto a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.
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Secondo il CdS, anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.
Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una struttura costituita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile.
Dato che il Comune aveva inizialmente imposto la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto realizzato, il proprietario dell’abitazione, che stava realizzando la veranda, aveva fatto ricorso al Tar.
Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto il ricorso, confermando la decisione del Comune.
Parere opposto è stato invece espresso dal Consiglio di Stato, che nella struttura realizzata non ha visto né un aumento di volume e della superficie coperta né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio.
Come si legge nella sentenza del CdS, data la facilità con cui può essere rimossa e l’assenza di tamponature verticali, la veranda realizzata non può modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni.
Al contrario, ha concluso il CdS, la struttura deve essere considerata un arredo esterno con la funzione di riparo e protezione. Una sorta di intervento di manutenzione volto a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.
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Norme correlate
Sentenza 11/04/2014 n.1777
Consiglio di Stato – Se la veranda non è ancorata non è necessario il permesso di costruire
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