Subappalti, le imprese che li realizzano vanno indicate subito
NORMATIVA
Subappalti, le imprese che li realizzano vanno indicate subito
CdS: se non si possiedono le qualificazioni, si deve segnalare in sede di offerta chi realizzerà i lavori
02/04/2014 - Le imprese che realizzano il subappalto devono essere indicate già in fase di presentazione delle offerte. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 1224/2014.
Il CdS è stato chiamato a pronunciarsi sul caso di un’impresa che si era aggiudicata l’appalto per la realizzazione di una strada. L’aggiudicazione era stata però impugnata perché, a fronte della mancanza delle qualificazioni necessarie, l’impresa aveva manifestato la volontà di subappaltare i lavori per i quali non possedeva la qualificazione, senza però indicare le imprese che li avrebbero realizzati.
In prima istanza, il Tar ha respinto il ricorso perché, seguendo un’interpretazione letterale dell’articolo 118 del Codice Appalti, quando un’impresa si aggiudica un lavoro, ma non possiede tutte le qualificazioni necessarie, può subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie non prevalenti senza l’obbligo di indicare da subito i nominativi delle imprese che li eseguiranno.
Secondo il Tribunale Amministrativo, il subappalto è diverso dall’avvalimento, dove l’impresa ausiliaria non è un soggetto terzo e deve impegnarsi con la Stazione Appaltante. Per il Tar, quindi, in caso di avvalimento bisogna indicare l’impresa ausiliaria da subito, mentre l’obbligo non sussiste in presenza di subappalto
A detta del Consiglio di Stato, però, per la giurisprudenza prevalente bisogna indicare l’impresa cui si affidano i lavori in subappalto fin dalla presentazione dell’offerta, soprattutto quando l’impresa che si aggiudica l’appalto non possiede le qualificazioni necessarie per la realizzazione dei lavori.
Si potrebbe optare per un’interpretazione più elastica, conclude il CdS, quando l’impresa aggiudicataria possiede le qualificazioni, ma sceglie di subappaltare i lavori solo per motivi organizzativi.
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Il CdS è stato chiamato a pronunciarsi sul caso di un’impresa che si era aggiudicata l’appalto per la realizzazione di una strada. L’aggiudicazione era stata però impugnata perché, a fronte della mancanza delle qualificazioni necessarie, l’impresa aveva manifestato la volontà di subappaltare i lavori per i quali non possedeva la qualificazione, senza però indicare le imprese che li avrebbero realizzati.
In prima istanza, il Tar ha respinto il ricorso perché, seguendo un’interpretazione letterale dell’articolo 118 del Codice Appalti, quando un’impresa si aggiudica un lavoro, ma non possiede tutte le qualificazioni necessarie, può subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie non prevalenti senza l’obbligo di indicare da subito i nominativi delle imprese che li eseguiranno.
Secondo il Tribunale Amministrativo, il subappalto è diverso dall’avvalimento, dove l’impresa ausiliaria non è un soggetto terzo e deve impegnarsi con la Stazione Appaltante. Per il Tar, quindi, in caso di avvalimento bisogna indicare l’impresa ausiliaria da subito, mentre l’obbligo non sussiste in presenza di subappalto
A detta del Consiglio di Stato, però, per la giurisprudenza prevalente bisogna indicare l’impresa cui si affidano i lavori in subappalto fin dalla presentazione dell’offerta, soprattutto quando l’impresa che si aggiudica l’appalto non possiede le qualificazioni necessarie per la realizzazione dei lavori.
Si potrebbe optare per un’interpretazione più elastica, conclude il CdS, quando l’impresa aggiudicataria possiede le qualificazioni, ma sceglie di subappaltare i lavori solo per motivi organizzativi.
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