Riqualificazione edifici pubblici senza permesso di costruire per non perdere i fondi Ue 2007 2013
LAVORI PUBBLICI
Riqualificazione edifici pubblici senza permesso di costruire per non perdere i fondi Ue 2007 2013
Previste anche deroghe al Codice Appalti, le novità nel nuovo DL Ambiente che sarà discusso al prossimo Consiglio dei Ministri
12/05/2014 - Deroghe alle norme sul permesso di costruire e al Codice Appalti per non perdere i finanziamenti europei destinati alla riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici. È l’obiettivo del nuovo DL Ambiente, che nei prossimi giorni sarà all’esame del Consiglio dei Ministri.
Secondo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, a rischio ci sarebbero circa 5 miliardi di euro di fondi europei 2007-2013, che Bruxelles potrebbe decidere di disimpegnare a causa della scarsa capacità di gestione e dei ritardi nella programmazione degli interventi e nella spesa.
Per evitare che questo accada e accelerare la spesa, il decreto prevede, fino al 31 dicembre 2015, una serie di poteri derogatori a favore dei soggetti pubblici che si sono aggiudicati le risorse comunitarie per programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici.
I poteri derogatori riconosciuti a questi soggetti pubblici sono quelli previsti dal dpcm 22 gennaio 2014, varato all’inizio dell’anno per accelerare gli interventi di messa in sicurezza delle scuole.
In pratica, se le novità fossero confermate dal CdM, gli interventi potrebbero essere effettuati con procedure semplificate, senza bisogno di richiedere il permesso di costruire a meno che non comportino il cambio di destinazione d’uso dell’immobile o il mutamento della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
I lavori potrebbero essere appaltati subito, senza aspettare i 35 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva e non verrebbe interrotto il termine di 30 giorni per l’approvazione, l’aggiudicazione provvisoria, l’approvazione del contratto e i controlli prima della stipula.
In sede di presentazione delle offerte, si potrebbe decidere di non effettuare controlli sulla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese. Per velocizzare la realizzazione degli interventi, i tempi per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione potrebbero essere dimezzati.
Verrebbe inoltre estesa la portata dei lavori in economia, normalmente limitata ad alcune lavorazioni o a casi particolari, in cui il corrispettivo è calcolato sulla base dei materiali impiegati e delle ore di manodopera degli operai.
Sarebbero infine allentati i vincoli sui tempi per le comunicazioni in caso di provvedimento di diniego. Al momento, infatti, il responsabile unico del procedimento (RUP) o l’autorità competente, prima di adottare un provvedimento di diniego, deve comunicarne i motivi agli interessati, che hanno a disposizione dieci giorni per la presentazione delle loro osservazioni. La comunicazione del RUP interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dopo la presentazione delle osservazioni.
Secondo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, a rischio ci sarebbero circa 5 miliardi di euro di fondi europei 2007-2013, che Bruxelles potrebbe decidere di disimpegnare a causa della scarsa capacità di gestione e dei ritardi nella programmazione degli interventi e nella spesa.
Per evitare che questo accada e accelerare la spesa, il decreto prevede, fino al 31 dicembre 2015, una serie di poteri derogatori a favore dei soggetti pubblici che si sono aggiudicati le risorse comunitarie per programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici.
I poteri derogatori riconosciuti a questi soggetti pubblici sono quelli previsti dal dpcm 22 gennaio 2014, varato all’inizio dell’anno per accelerare gli interventi di messa in sicurezza delle scuole.
In pratica, se le novità fossero confermate dal CdM, gli interventi potrebbero essere effettuati con procedure semplificate, senza bisogno di richiedere il permesso di costruire a meno che non comportino il cambio di destinazione d’uso dell’immobile o il mutamento della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
I lavori potrebbero essere appaltati subito, senza aspettare i 35 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva e non verrebbe interrotto il termine di 30 giorni per l’approvazione, l’aggiudicazione provvisoria, l’approvazione del contratto e i controlli prima della stipula.
In sede di presentazione delle offerte, si potrebbe decidere di non effettuare controlli sulla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese. Per velocizzare la realizzazione degli interventi, i tempi per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione potrebbero essere dimezzati.
Verrebbe inoltre estesa la portata dei lavori in economia, normalmente limitata ad alcune lavorazioni o a casi particolari, in cui il corrispettivo è calcolato sulla base dei materiali impiegati e delle ore di manodopera degli operai.
Sarebbero infine allentati i vincoli sui tempi per le comunicazioni in caso di provvedimento di diniego. Al momento, infatti, il responsabile unico del procedimento (RUP) o l’autorità competente, prima di adottare un provvedimento di diniego, deve comunicarne i motivi agli interessati, che hanno a disposizione dieci giorni per la presentazione delle loro osservazioni. La comunicazione del RUP interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dopo la presentazione delle osservazioni.