Strutture in legno fuori dalle opere superspecialistiche
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NORMATIVA
Strutture in legno fuori dalle opere superspecialistiche
Il disegno di legge Casa cambia le regole appena approvate su qualificazioni e subappalto
Vedi Aggiornamento del 09/01/2017
Vedi Aggiornamento del 09/01/2017
16/05/2014 - Dalle categorie superspecialistiche vengono eliminate le strutture in legno. La novità è contenuta nel ddl Casa approvato dal Senato e per diventare operativa dovrà essere convalidata anche dalla Camera.
La modifica apportata dal Senato avrà un impatto sulla differenziazione tra opere specialistiche e superspecialistiche ai fini dell’attestazione Soa e della possibilità di eseguire direttamente o subappaltare i lavori.
La categoria OS32 - strutture in legno era stata collocata tra le opere superspecialistiche. Si tratta di opere e strutture di notevole contenuto tecnologico e complessità tecnica di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o superiore a 150 mila euro, che non possono essere affidate in subappalto, ma devono essere eseguite direttamente dall’affidatario. Nel caso in cui questi non possegga le qualificazioni necessarie, deve costituire una Ati verticale con una o più imprese in grado di eseguire la lavorazione.
Ricordiamo che, dopo la sospensione del Decreto Qualificazioni, in base al quale le imprese generali potevano eseguire anche i lavori specialistici, il ddl Casa aveva previsto l’emanazione di un decreto ad hoc per mettere ordine nella materia delle attestazioni Soa.
Il decreto, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da una parte ha ribadito che le imprese senza una adeguata qualificazione devono subappaltare i lavori o costutuire una Ati verticale servendosi di imprese con una capacità tecnica adeguata, mentre dall'altra ha ridotto il numero delle categorie superspecialistiche, facendo rientrare però al suo interno la categoria OS32.
Per evitare ricorsi, i contenuti del decreto sono stati recepiti integralmente nel ddl Casa. L’Aula del Senato ha però, depennando la categoria OS32 ha operato una modifica che dovrà ora essere confermatea dalla Camera.
La modifica apportata dal Senato avrà un impatto sulla differenziazione tra opere specialistiche e superspecialistiche ai fini dell’attestazione Soa e della possibilità di eseguire direttamente o subappaltare i lavori.
La categoria OS32 - strutture in legno era stata collocata tra le opere superspecialistiche. Si tratta di opere e strutture di notevole contenuto tecnologico e complessità tecnica di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o superiore a 150 mila euro, che non possono essere affidate in subappalto, ma devono essere eseguite direttamente dall’affidatario. Nel caso in cui questi non possegga le qualificazioni necessarie, deve costituire una Ati verticale con una o più imprese in grado di eseguire la lavorazione.
Ricordiamo che, dopo la sospensione del Decreto Qualificazioni, in base al quale le imprese generali potevano eseguire anche i lavori specialistici, il ddl Casa aveva previsto l’emanazione di un decreto ad hoc per mettere ordine nella materia delle attestazioni Soa.
Il decreto, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da una parte ha ribadito che le imprese senza una adeguata qualificazione devono subappaltare i lavori o costutuire una Ati verticale servendosi di imprese con una capacità tecnica adeguata, mentre dall'altra ha ridotto il numero delle categorie superspecialistiche, facendo rientrare però al suo interno la categoria OS32.
Per evitare ricorsi, i contenuti del decreto sono stati recepiti integralmente nel ddl Casa. L’Aula del Senato ha però, depennando la categoria OS32 ha operato una modifica che dovrà ora essere confermatea dalla Camera.
Norme correlate
Legge dello Stato 23/05/2014 n.80
Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (Piano Casa)
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