
Gare di progettazione, Authority: ‘gli enti non pongano limiti di fatturato nei bandi’
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PROFESSIONE
Gare di progettazione, Authority: ‘gli enti non pongano limiti di fatturato nei bandi’
Ermete Realacci all’Authority: ‘sia dato più spazio ai giovani professionisti e ai piccoli studi’
Vedi Aggiornamento
del 12/01/2016
Vedi Aggiornamento del 12/01/2016
22/05/2014 - Il presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, concorda sulla necessità di rimuovere le restrizioni per i giovani professionisti e i piccoli studi nell’accesso agli appalti pubblici.
Lo fa sapere Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera che, in una lettera indirizzata all’Authority, ha chiesto di superare i requisiti di organico e di fatturato richiesti nelle gare di progettazione per servizi di architettura e ingegneria bandite dalle PA, che di fatto sbarrano la strada dei lavori pubblici ai giovani ed ai professionisti che non siano titolari di strutture di notevoli dimensioni.
Nella lettera di replica, il presidente Sergio Santoro annuncia infatti che l’Autorità sta elaborando un documento con le linee guida per l’affidamento degli incarichi di progettazione, in cui saranno forniti chiarimenti sulle procedure di gara, compresi i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
La criticità - ricorda Realacci - è emersa anche durante il Convegno organizzato dai Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche lo scorso 8 maggio.
“Le norme del Regolamento Appalti (Dpr 207/2010) - prosegue Realacci - impongono infatti il rispetto di una serie di requisiti di natura tecnico-economica ai progettisti interessati a partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura banditi dalle Pubbliche Amministrazioni. Requisiti spesso così stringenti, e senza congrua motivazione, che di fatto determinano una chiusura del mercato, escludendo a priori studi di piccole dimensioni e giovani professionisti.
Infatti, l’art. 263 del Regolamento prevede che le stazioni appaltanti possano fissare requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi basati su: fatturato degli ultimi cinque esercizi, espletamento negli ultimi dieci anni di servizi e lavori analoghi a quelli del bando, numero di dipendenti.
Le disposizioni del Regolamento Appalti contrastano però con l’art. 41 comma 2 del Codice Appalti (Dlgs 163/2006), secondo cui sono ‘illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato’.
“Tale dispositivo - spiega Realacci - determina di fatto una chiusura del mercato dalle dimensioni allarmanti, nel momento in cui la crisi economica, che ha particolarmente colpito il settore dei lavori pubblici, negli ultimi anni, ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire e/o di conservare il possesso di tali requisiti, determinando il rischio che il mercato dei lavori pubblici sia sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria”.
E riporta i dati dell’Agenzia delle Entrate, relativi agli studi di settore per l’anno 2011 (redditi 2010), che mostrano come, su 141.618 contribuenti esaminati, solo 983 hanno fruito di un numero di collaboratori (addetti) superiore a 5, per una percentuale pari all’1,4%, escludendo la quasi totalità dei progettisti dalla partecipazione alle gare che richiedono tale requisito.
Tutto ciò - aggiunge Realacci - contrasta in modo palese con i principi comunitari sulla libera concorrenza e sulla necessità di aprire il mercato alle PMI (Piccole e Medie Imprese) ed ai piccoli e medi operatori economici.
In definitiva, Realacci ha chiesto all’Authority di “chiarire alle stazioni appaltanti che, nella definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare” non devono imporre, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. La questione è urgente - conclude Realacci - in quanto le stazioni appaltanti continuano a farlo.
Si tratterà comunque di una soluzione temporanea, in attesa della revisione globale del quadro normativo del settore dei lavori pubblici, che sarà ridefinito entro i prossimi due anni, in recepimento della nuova Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici.
Lo fa sapere Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera che, in una lettera indirizzata all’Authority, ha chiesto di superare i requisiti di organico e di fatturato richiesti nelle gare di progettazione per servizi di architettura e ingegneria bandite dalle PA, che di fatto sbarrano la strada dei lavori pubblici ai giovani ed ai professionisti che non siano titolari di strutture di notevoli dimensioni.
Nella lettera di replica, il presidente Sergio Santoro annuncia infatti che l’Autorità sta elaborando un documento con le linee guida per l’affidamento degli incarichi di progettazione, in cui saranno forniti chiarimenti sulle procedure di gara, compresi i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
La criticità - ricorda Realacci - è emersa anche durante il Convegno organizzato dai Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche lo scorso 8 maggio.
“Le norme del Regolamento Appalti (Dpr 207/2010) - prosegue Realacci - impongono infatti il rispetto di una serie di requisiti di natura tecnico-economica ai progettisti interessati a partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura banditi dalle Pubbliche Amministrazioni. Requisiti spesso così stringenti, e senza congrua motivazione, che di fatto determinano una chiusura del mercato, escludendo a priori studi di piccole dimensioni e giovani professionisti.
Infatti, l’art. 263 del Regolamento prevede che le stazioni appaltanti possano fissare requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi basati su: fatturato degli ultimi cinque esercizi, espletamento negli ultimi dieci anni di servizi e lavori analoghi a quelli del bando, numero di dipendenti.
Le disposizioni del Regolamento Appalti contrastano però con l’art. 41 comma 2 del Codice Appalti (Dlgs 163/2006), secondo cui sono ‘illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato’.
“Tale dispositivo - spiega Realacci - determina di fatto una chiusura del mercato dalle dimensioni allarmanti, nel momento in cui la crisi economica, che ha particolarmente colpito il settore dei lavori pubblici, negli ultimi anni, ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire e/o di conservare il possesso di tali requisiti, determinando il rischio che il mercato dei lavori pubblici sia sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria”.
E riporta i dati dell’Agenzia delle Entrate, relativi agli studi di settore per l’anno 2011 (redditi 2010), che mostrano come, su 141.618 contribuenti esaminati, solo 983 hanno fruito di un numero di collaboratori (addetti) superiore a 5, per una percentuale pari all’1,4%, escludendo la quasi totalità dei progettisti dalla partecipazione alle gare che richiedono tale requisito.
Tutto ciò - aggiunge Realacci - contrasta in modo palese con i principi comunitari sulla libera concorrenza e sulla necessità di aprire il mercato alle PMI (Piccole e Medie Imprese) ed ai piccoli e medi operatori economici.
In definitiva, Realacci ha chiesto all’Authority di “chiarire alle stazioni appaltanti che, nella definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare” non devono imporre, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. La questione è urgente - conclude Realacci - in quanto le stazioni appaltanti continuano a farlo.
Si tratterà comunque di una soluzione temporanea, in attesa della revisione globale del quadro normativo del settore dei lavori pubblici, che sarà ridefinito entro i prossimi due anni, in recepimento della nuova Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici.
Norme correlate
Direttiva CEE 26/02/2014 n.2014/24/UE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Decreto Pres. Repubblica 05/10/2010 n.207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (Suppl. Ordinario n.270)
Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Documenti correlati
Lettera Realacci AVCP
Lettera AVCP Realacci
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