Le strutture stagionali non sono precarie
NORMATIVA
Le strutture stagionali non sono precarie
CdS: necessario il permesso di costruire per l’ampliamento di manufatti usati durante una sola stagione, ma in modo ricorrente
10/06/2014 - L’ampliamento di un chiosco è una nuova costruzione e richiede il permesso di costruire. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, che con la sentenza 2842/2014 ha affermato che una struttura simile non può essere considerata precaria.
Nel caso preso in esame dal CdS, un Comune aveva autorizzato un’impresa ad ampliare il chiosco bar di sua proprietà. L’impresa concorrente aveva quindi presentato ricorso al Tar, ma l’istanza era stata respinta.
Il Consiglio di Stato è partito invece da un presupposto diverso, sostenendo che il Tar aveva erroneamente considerato un chiosco come struttura precaria perchè per le sue caratteristiche di temporaneità e stagionalità non apportava modifiche all’assetto del territorio.
A detta del CdS, invece, il Tar ha confuso le nozioni di temporaneità e stagionalità. Secondo i giudici il manufatto modificava l’assetto de territorio perché rispondeva ad esigenze che, anche se stagionali, erano ricorrenti nel tempo.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno ritenuto necessario il permesso di costruire, che però non avrebbe potuto essere rilasciato a causa del vincolo di inedificabilità e dell’alto valore paesistico dell’area.
Il CdS ha poi ulteriormente chiarito che nelle aree di pregio è consentita la realizzazione dei chioschi, ma per il loro ampliamento, per cui è necessario il permesso di costruire, bisogna compiere delle valutazioni caso per caso.
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Nel caso preso in esame dal CdS, un Comune aveva autorizzato un’impresa ad ampliare il chiosco bar di sua proprietà. L’impresa concorrente aveva quindi presentato ricorso al Tar, ma l’istanza era stata respinta.
Il Consiglio di Stato è partito invece da un presupposto diverso, sostenendo che il Tar aveva erroneamente considerato un chiosco come struttura precaria perchè per le sue caratteristiche di temporaneità e stagionalità non apportava modifiche all’assetto del territorio.
A detta del CdS, invece, il Tar ha confuso le nozioni di temporaneità e stagionalità. Secondo i giudici il manufatto modificava l’assetto de territorio perché rispondeva ad esigenze che, anche se stagionali, erano ricorrenti nel tempo.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno ritenuto necessario il permesso di costruire, che però non avrebbe potuto essere rilasciato a causa del vincolo di inedificabilità e dell’alto valore paesistico dell’area.
Il CdS ha poi ulteriormente chiarito che nelle aree di pregio è consentita la realizzazione dei chioschi, ma per il loro ampliamento, per cui è necessario il permesso di costruire, bisogna compiere delle valutazioni caso per caso.
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