Progettisti, alleggeriti i requisiti di fatturato per partecipare alle gare
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Progettisti, alleggeriti i requisiti di fatturato per partecipare alle gare
DL Pubblica Amministrazione: si allentano anche le condizioni di organico chieste dagli enti
17/06/2014 - Più leggeri i requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione. È una delle novità contenute nel DL Pubblica Amministrazione e occupazione esaminato dal Consiglio dei Ministri di venerdì.
Il testo entrato in Consiglio dei Ministri rivede l’articolo 263 del Regolamento attuativo del Codice Appalti, limitando le condizioni che le Stazioni Appaltanti possono porre ai progettisti interessati a partecipare ad una gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Viene portato da cinque a sette anni il periodo su cui calcolare il requisito del fatturato, che deve essere compreso tra 1,5 e 3 volte (non più tra 2 e 4 volte) l’importo a base d’asta.
Si ammorbidiscono anche le valutazioni sui servizi svolti negli ultimi dieci anni di attività. Il progettista dovrà dimostrare di aver effettuato almeno un servizio (non più due) relativo ai lavori appartenenti alle categorie delle opere da affidare per un importo non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Si dovrà anche dimostrare, per gli ultimi dieci anni, l’espletamento di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno una volta (non più compreso tra 1 e 2 volte) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce il bando.
Il personale tecnico usato negli ultimi cinque anni (non più tre anni) dovrà infine essere compreso tra 1 e 1,5 volte (non più tra 2 e 3 volte) le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
Si tratta di un ridimensionamento e non della cancellazione dei requisiti, che invece era stata chiesta al presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, dai progettisti, dall'Oice e dal Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Ermete Realacci.
Ricordiamo che il mese scorso i progettisti e Realacci hanno espresso la necessità di rimuovere la possibilità, data alle Stazioni Appaltanti, di porre dei requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione.
Una possibilità che, sostengono i presidenti dell’Authority e della Commissione Ambiente, sbarra la strada ai giovani professionisti e ai piccoli studi nell’accesso agli appalti pubblici e che contrasta non solo con l’art. 41 comma 2 del Codice Appalti, secondo cui sono ‘illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato’, ma anche con i principi comunitari sulla libera concorrenza.
Per avere un quadro più chiaro della situazione, bisogna ora attendere il testo definitivo approvato dal CdM, ma soprattutto la riforma degli appalti per il recepimento della Direttiva 2014/24/UE.
Il testo entrato in Consiglio dei Ministri rivede l’articolo 263 del Regolamento attuativo del Codice Appalti, limitando le condizioni che le Stazioni Appaltanti possono porre ai progettisti interessati a partecipare ad una gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Viene portato da cinque a sette anni il periodo su cui calcolare il requisito del fatturato, che deve essere compreso tra 1,5 e 3 volte (non più tra 2 e 4 volte) l’importo a base d’asta.
Si ammorbidiscono anche le valutazioni sui servizi svolti negli ultimi dieci anni di attività. Il progettista dovrà dimostrare di aver effettuato almeno un servizio (non più due) relativo ai lavori appartenenti alle categorie delle opere da affidare per un importo non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Si dovrà anche dimostrare, per gli ultimi dieci anni, l’espletamento di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno una volta (non più compreso tra 1 e 2 volte) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce il bando.
Il personale tecnico usato negli ultimi cinque anni (non più tre anni) dovrà infine essere compreso tra 1 e 1,5 volte (non più tra 2 e 3 volte) le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
Si tratta di un ridimensionamento e non della cancellazione dei requisiti, che invece era stata chiesta al presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, dai progettisti, dall'Oice e dal Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Ermete Realacci.
Ricordiamo che il mese scorso i progettisti e Realacci hanno espresso la necessità di rimuovere la possibilità, data alle Stazioni Appaltanti, di porre dei requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione.
Una possibilità che, sostengono i presidenti dell’Authority e della Commissione Ambiente, sbarra la strada ai giovani professionisti e ai piccoli studi nell’accesso agli appalti pubblici e che contrasta non solo con l’art. 41 comma 2 del Codice Appalti, secondo cui sono ‘illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato’, ma anche con i principi comunitari sulla libera concorrenza.
Per avere un quadro più chiaro della situazione, bisogna ora attendere il testo definitivo approvato dal CdM, ma soprattutto la riforma degli appalti per il recepimento della Direttiva 2014/24/UE.