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Il progettista di un’opera potrà partecipare alla gara per realizzarla

Il progettista di un’opera potrà partecipare alla gara per realizzarla

Europea 2013 bis: ok all’avvalimento plurimo e all’unificazione tra progetto preliminare e definitivo per la VIA

Vedi Aggiornamento del 14/09/2017
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 14/09/2017
13/06/2014 - Primo giro di boa per la Legge Europea 2013 bis. La Camera ha approvato la norma che consente al progettista di un’opera di partecipare alla gara per realizzarla e che introduce semplificazioni in materia di avvalimento, danno ambientale e ritardo nei pagamenti.
 
Ecco, in sintesi, alcune delle novità apportate dalla norma.
 
Progettazione e appalti
La Legge europea 2013 bis modifica l’articolo 90 comma 8 del Codice Appalti, stabilendo che gli affidatari degli incarichi di progettazione non saranno più esclusi dalle gare d’appalto per la realizzazione delle opere da loro progettate. Il progettista potrà quindi partecipare alla gara se dimostra che l’esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
 
Via
La bozza approvata dalla Camera unifica la definizione di progetto preliminare e definitivo, stabilendo che, per la valutazione dell’impatto ambientale, gli elaborati devono indicare le valutazioni sulle scelte progettuali effettuate e sull’uso di materiali riciclati, la fattibilità amministrativa e tecnica e l’indicazione precisa dei lavori da realizzare.
 
Saranno inoltre eliminate le comunicazioni sulla carta stampata. Tutte le informazioni sui procedimenti di valutazione verranno pubblicate sui siti web delle autorità coinvolte e dei comuni interessati dalle opere.
 
Avvalimento plurimo
Per ottenere la qualificazione in una determinata categoria di opere e poter partecipare ad una gara d’appalto, diventerà possibile avvalersi dell’ausilio di più imprese. La norma supera il vincolo al momento vigente, in base al quale è ammesso l’ausilio di una sola impresa per ogni categoria di qualificazione.
 
Danno ambientale
Le sanzioni diventano più stringenti e non potranno più essere applicate entro due anni dalla conoscenza del fatto, ma ci sarà tempo fino alla prescrizione del comportamento illecito. Una volta individuato il colpevole, inoltre, questi dovrà ripristinare la situazione preesistente e potrà pagare una multa equivalente solo nel caso in cui l’operazione di ripristino risulti troppo complicata.

Ritardo pagamenti
La norma introduce il risarcimento del danno in presenza di prassi inique. Si tratta dei casi in cui il professionista o l'impresa che stipula un contratto con la Pubblica Amministrazione accetta, con delle apposite clausole, di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di un ritardo nel pagamento da parte della PA. Se la novità dovesse essere confermata anche dal Senato, in presenza di queste clausole il professionista o l'impresa avrà diritto ad un risarcimento.



 
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