Urbanistica, ingegneri e architetti hanno le stesse competenze
NORMATIVA
Urbanistica, ingegneri e architetti hanno le stesse competenze
Tar Molise: pianificazione urbanistica, ingegneria civile e ambientale spettano a entrambe le professioni
01/07/2014 - Gli incarichi attinenti all’urbanistica rientrano tanto nelle competenze dell’architetto quanto in quelle dell’ingegnere. Lo ha affermato il Tar Molise con la sentenza 348/2014.
Il Tar ha esaminato il ricorso, presentato dall’Ordine degli ingegneri, contro un Comune che aveva affidato l’incarico di responsabile del servizio di urbanistica e ambiente ad un architetto, escludendo i candidati in possesso della laurea in ingegneria.
Il Tribunale ha ricordato che la vigente normativa sulle professioni tecniche non consente di discriminare la professione di ingegnere da quella di architetto se le funzioni da esercitare rientrano tra le competenze di entrambe.
Allo stesso tempo, ha precisato il Tar, resta ferma la ripartizione delle competenze prevista dagli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925, in base al quale è di esclusiva competenza dell’ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre materiali da costruzione, mentre spettano all’architetto le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro degli edifici storici.
Secondo il Dpr 328/2001, ha inoltre affermato il Tar, le attività di pianificazione urbanistica e di ingegneria civile e ambientale rientrano sia nelle attività dell’ingegnere che in quelle dell’architetto.
Ne consegue che gli ingegneri non possono essere esclusi dalla selezione e che, ha concluso il Tar, il Comune ha operato una riserva arbitraria.
Per questo motivo, i provvedimenti con cui il Comune aveva conferito l’incarico all’architetto sono stati annullati.
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Il Tar ha esaminato il ricorso, presentato dall’Ordine degli ingegneri, contro un Comune che aveva affidato l’incarico di responsabile del servizio di urbanistica e ambiente ad un architetto, escludendo i candidati in possesso della laurea in ingegneria.
Il Tribunale ha ricordato che la vigente normativa sulle professioni tecniche non consente di discriminare la professione di ingegnere da quella di architetto se le funzioni da esercitare rientrano tra le competenze di entrambe.
Allo stesso tempo, ha precisato il Tar, resta ferma la ripartizione delle competenze prevista dagli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925, in base al quale è di esclusiva competenza dell’ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre materiali da costruzione, mentre spettano all’architetto le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro degli edifici storici.
Secondo il Dpr 328/2001, ha inoltre affermato il Tar, le attività di pianificazione urbanistica e di ingegneria civile e ambientale rientrano sia nelle attività dell’ingegnere che in quelle dell’architetto.
Ne consegue che gli ingegneri non possono essere esclusi dalla selezione e che, ha concluso il Tar, il Comune ha operato una riserva arbitraria.
Per questo motivo, i provvedimenti con cui il Comune aveva conferito l’incarico all’architetto sono stati annullati.
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