Rinnovabili, le Regioni non possono complicare le procedure
RISPARMIO ENERGETICO
Rinnovabili, le Regioni non possono complicare le procedure
Corte Costituzionale: bocciata una norma della Basilicata che impone oneri aggiuntivi nel procedimento di autorizzazione unica
13/08/2014 - Le Regioni non possono porre regole più stringenti di quelle nazionali per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, che con la sentenza 189/2014 ha dichiarato parzialmente illegittima la Legge Regionale 18/2013 della Basilicata.
La norma regionale prevede che, durante il procedimento di autorizzazione unica, sia obbligatorio acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni, istituito in seguito all’intesa tra Stato e Regione Basilicata del 14 settembre 2011.
La Corte Costituzionale ha però bocciato la norma regionale, che a suo avviso introduce un aggravamento procedurale non richiesto dal Dlgs 387/2003, che ha recepito la Direttiva 2001/77/Ce per la promozione delle rinnovabili, e dal DM 10 settembre 2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Allo stesso tempo, secondo la Corte Costituzionale la legge regionale ostacola la diffusione delle rinnovabili, che secondo gli orientamenti dell’Unione Europea devono invece essere incentivate attraverso procedimenti amministrativi semplici.
Ma non solo, perché il procedimento semplificato di autorizzazione unica rientra tra le materia che non possono essere derogate dalle Regioni.
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Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, che con la sentenza 189/2014 ha dichiarato parzialmente illegittima la Legge Regionale 18/2013 della Basilicata.
La norma regionale prevede che, durante il procedimento di autorizzazione unica, sia obbligatorio acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni, istituito in seguito all’intesa tra Stato e Regione Basilicata del 14 settembre 2011.
La Corte Costituzionale ha però bocciato la norma regionale, che a suo avviso introduce un aggravamento procedurale non richiesto dal Dlgs 387/2003, che ha recepito la Direttiva 2001/77/Ce per la promozione delle rinnovabili, e dal DM 10 settembre 2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Allo stesso tempo, secondo la Corte Costituzionale la legge regionale ostacola la diffusione delle rinnovabili, che secondo gli orientamenti dell’Unione Europea devono invece essere incentivate attraverso procedimenti amministrativi semplici.
Ma non solo, perché il procedimento semplificato di autorizzazione unica rientra tra le materia che non possono essere derogate dalle Regioni.
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