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Norme antincendio per i campeggi, i chiarimenti del Ministero

Norme antincendio per i campeggi, i chiarimenti del Ministero

Illustrato il metodo innovativo di scelta della strategia antincendio previsto dal decreto 28 febbraio 2014

Vedi Aggiornamento del 21/03/2016
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 21/03/2016
25/09/2014 - Con la Circolare 11002/2014 arrivano dal Ministero dell’Interno i chiarimenti sulla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistiche all’aperto.
 
La regola tecnica, pubblicata con il DM 28 febbraio 2014 ed entrata in vigore il 13 aprile 2014, riguarda campeggi, villaggi turistici, ecc. con capacità ricettiva superiore a 400 persone (leggi tutto). 

Dopo l’entrata in vigore si sono resi necessari chiarimenti e indirizzi applicativi in merito, ad esempio, alla possibilità di seguire, per le strutture esistenti, due differenti percorsi applicativi, uno tradizionale e uno innovativo che prevede contromisure antincendio proporzionate ai potenziali scenari emergenziali.
 
Questo metodo tiene conto della vulnerabilità funzionale della struttura e dell’interdipendenza con il contesto esterno, risultando quindi flessibile ai fini della scelta della strategia antincendio.
 
La Circolare chiarisce inoltre le definizioni del ‘sistema provvisorio, anche mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo’ e delle ‘distanze di protezione’ e spiega come calcolare le distanze fra le piazzole e come posizionare i ‘punti fuoco’.
 
 

 
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