Appalti, in bilico la responsabilità solidale
LAVORI PUBBLICI
Appalti, in bilico la responsabilità solidale
La bozza di decreto sulla semplificazione fiscale prevede la sua eliminazione perché troppo gravosa e inefficace
19/09/2014 - La responsabilità solidale negli appalti potrebbe scomparire. Lo prevede la bozza di decreto sulle Semplificazioni fiscali esaminato oggi in Consiglio dei Ministri.
L’articolo 28 del testo abroga l’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del Decreto Bersani (DL 223/2006) in base al quale, negli appalti di opere e servizi, l’appaltatore è obbligato in solido con il subappaltatore, al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
Al momento è prevista una sanzione da 5 mila a 200 mila euro a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto una idonea documentazione sulla correttezza dei versamenti all’erario da parte dell’appaltatore e del subappaltatore. Si tratta, però, di oneri amministrativi sulle imprese che in molti hanno considerato eccessivi e non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale.
Come si legge nella relazione illustrativa del decreto, per evitare frodi è stato adottato il D.lgs 276/2003, in base al quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Dalla responsabilità solidale sono comunque esclusi gli obblighi per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ma non solo, perché nel caso in cui sia chiamato in giudizio, il committente può chiedere che i contributi siano pagati col patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
La bozza approvata prevede inoltre che l’Inps renda disponibili all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei loro dipendenti. Per evitare elusioni e evitare difficoltà nei controlli sulle imprese nel periodo di scioglimento e liquidazione, la bozza stabilisce che l’estinzione della società abbia effetto, agli esclusivi fini fiscali, dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Ricordiamo che finora il mondo delle imprese ha chiesto a gran voce l’eliminazione della responsabilità solidale negli appalti, considerata inefficace contro l’evasione fiscale, ma allo stesso tempo colpevole di aver inserito procedure troppo gravose. Nelle varie iniziative legislative per la semplificazione e lo snellimento delle procedure, utili alla ripresa economica, l’abolizione della responsabilità solidale è sempre comparsa nelle versioni iniziali, ma si è sempre fatto marcia indietro nei testi definitivi.
L’articolo 28 del testo abroga l’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del Decreto Bersani (DL 223/2006) in base al quale, negli appalti di opere e servizi, l’appaltatore è obbligato in solido con il subappaltatore, al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
Al momento è prevista una sanzione da 5 mila a 200 mila euro a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto una idonea documentazione sulla correttezza dei versamenti all’erario da parte dell’appaltatore e del subappaltatore. Si tratta, però, di oneri amministrativi sulle imprese che in molti hanno considerato eccessivi e non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale.
Come si legge nella relazione illustrativa del decreto, per evitare frodi è stato adottato il D.lgs 276/2003, in base al quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Dalla responsabilità solidale sono comunque esclusi gli obblighi per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ma non solo, perché nel caso in cui sia chiamato in giudizio, il committente può chiedere che i contributi siano pagati col patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
La bozza approvata prevede inoltre che l’Inps renda disponibili all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei loro dipendenti. Per evitare elusioni e evitare difficoltà nei controlli sulle imprese nel periodo di scioglimento e liquidazione, la bozza stabilisce che l’estinzione della società abbia effetto, agli esclusivi fini fiscali, dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Ricordiamo che finora il mondo delle imprese ha chiesto a gran voce l’eliminazione della responsabilità solidale negli appalti, considerata inefficace contro l’evasione fiscale, ma allo stesso tempo colpevole di aver inserito procedure troppo gravose. Nelle varie iniziative legislative per la semplificazione e lo snellimento delle procedure, utili alla ripresa economica, l’abolizione della responsabilità solidale è sempre comparsa nelle versioni iniziali, ma si è sempre fatto marcia indietro nei testi definitivi.