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Edilizia, la Sicilia adotta il modello unico per la Scia

Edilizia, la Sicilia adotta il modello unico per la Scia

Impossibile adottare la modulistica unificata per il permesso di costruire, prima va recepito il Dpr 380/2001

Vedi Aggiornamento del 24/08/2016
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/08/2016
19/09/2014 - Anche la Sicilia inizia il processo di adeguamento ai modelli unici per la presentazione della Scia e la richiesta del permesso di costruire.
 
Con la circolare 3/2014 dell’Assessorato del Territorio e dell’ambiente è stata ripercorsa la normativa regionale con cui la Sicilia si è adeguata al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e le possibilità di recepire le novità dell’accordo Stato Regioni del 12 giugno, con cui è stata adottata la modulistica semplificata.
 
Dall’analisi effettuata emerge che se per l’adozione del modello unico per la Scia non ci sono ostacoli, lo stesso non può accadere per il permesso di costruire. Vediamo perché.
 
La circolare spiega che la disciplina relativa alla SCIA è stata recepita con la LR 5/2011, che ha sostituito l'art. 22 della LR 10/1991 sulla base di quanto introdotto nell’ordinamento nazionale dal Decreto del Fare (Legge 98/2013).

Ricordiamo che l’articolo 30 comma 1 lettera f del Decreto del Fare ha previsto che, nei lavori per cui è richiesta la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l’interessato, prima di presentare la Scia, può chiedere allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie all’intervento. A detta dei tecnici della Regione, il modello unico può quindi essere adottato perché si tratta di un “rinvio dinamico esplicitamente disposto dal legislatore regionale”.
 
Per quanto riguarda il permesso di costruire, dalla circolare emerge che la Regione non ha mai recepito integralmente il capo II del Dpr 380/2001, in cui sono indicati gli interventi edilizi subordinati alla richiesta di questo titolo abilitativo. Ne consegue, si legge nella circolare, che l’adozione della modulistica unificata non può essere automatica, ma deve essere preceduta dal recepimento integrale del capo II del Dpr 380/2001 all’intero dell’ordinamento regionale.


 
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