La scala coperta non è una pertinenza dell’edificio
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NORMATIVA
La scala coperta non è una pertinenza dell’edificio
CdS: il manufatto altera la sagoma e il volume dell’immobile e deve quindi essere demolito
Vedi Aggiornamento del 22/12/2015
Vedi Aggiornamento del 22/12/2015
22/09/2014 - Una scala coperta realizzata nel cortile di una abitazione al posto di una veranda non costituisce pertinenza dell’edificio perchè ne altera la sagoma e la cubatura.
È arrivato a questa conclusione il Consiglio di Stato, che con la sentenza 3867/2014 ha affermato come il concetto di pertinenza a livello edilizio ed urbanistico sia diverso da quello civilistico.
Per avallare questa teoria, il CdS ha citato un caso precedente in cui era toccata la stessa sorte ad una tettoia, che non era stata considerata come pertinenza proprio perchè implicava una modifica nella sagoma e nella volumetria dell'edificio.
Secondo il CdS, per essere considerato pertinenziale dal punto di vista edilizio ed urbanistico, un manufatto deve essere di dimensioni estremamente ridotte e non deve alterare lo stato dei luoghi. Non è invece sufficiente che l’opera realizzata sia posta a servizio di un edificio già esistente.
Al contrario, ha sottolineato il CdS, una tettoia o una copertura che aderisce ad un muro preesistente modifica la sagoma e il volume dell’edificio.
Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, il proprietario di un immobile aveva impugnato l’istanza di demolizione di una scala coperta, realizzata nel cortile di una abitazione in aderenza all’edificio.
Nonostante il proprietario sostenesse che l’opera avesse natura pertinenziale e non implicasse un aumento di cubatura, il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno respinto il ricorso, dando quindi spazio alla demolizione.
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È arrivato a questa conclusione il Consiglio di Stato, che con la sentenza 3867/2014 ha affermato come il concetto di pertinenza a livello edilizio ed urbanistico sia diverso da quello civilistico.
Per avallare questa teoria, il CdS ha citato un caso precedente in cui era toccata la stessa sorte ad una tettoia, che non era stata considerata come pertinenza proprio perchè implicava una modifica nella sagoma e nella volumetria dell'edificio.
Secondo il CdS, per essere considerato pertinenziale dal punto di vista edilizio ed urbanistico, un manufatto deve essere di dimensioni estremamente ridotte e non deve alterare lo stato dei luoghi. Non è invece sufficiente che l’opera realizzata sia posta a servizio di un edificio già esistente.
Al contrario, ha sottolineato il CdS, una tettoia o una copertura che aderisce ad un muro preesistente modifica la sagoma e il volume dell’edificio.
Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, il proprietario di un immobile aveva impugnato l’istanza di demolizione di una scala coperta, realizzata nel cortile di una abitazione in aderenza all’edificio.
Nonostante il proprietario sostenesse che l’opera avesse natura pertinenziale e non implicasse un aumento di cubatura, il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno respinto il ricorso, dando quindi spazio alla demolizione.
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Norme correlate
Sentenza 18/07/2014 n.3867
Consiglio di Stato - Una scala coperta realizzata in luogo di una veranda non costituisce pertinenza dell’edificio
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