
Permesso costruire con cessione di cubatura, ok ma con limiti
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NORMATIVA
Permesso costruire con cessione di cubatura, ok ma con limiti
Tar Campania: la cessione può avvenire tra fondi contigui e nella stessa zona urbanistica
Vedi Aggiornamento
del 20/02/2017
Vedi Aggiornamento del 20/02/2017
26/09/2014 - La cessione di cubatura è ammessa in sede di rilascio del permesso di costruire, ma solo entro certi limiti e nel rispetto delle norme di piano. È questa la conclusione a cui è giunto il Tar Campania con la sentenza 1657/2014.
Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, in zona E (agricola) il conduttore di un fondo aveva chiesto il permesso di costruire per adibire ad abitazione un fabbricato rurale e i locali preposti all’attività agricola.
Il Comune aveva intimato la sospensione delle opere necessarie perché la quota riservata alla residenza era stata completamente utilizzata. Gli interessati avevano però segnalato di essere titolari di un atto di asservimento con cui il conduttore del fondo contiguo aveva ceduto la volumetria di sua competenza.
Il Tar ha chiarito che, in generale, la cessione di cubatura è possibile entro certi limiti: deve avvenire tra fondi contigui, compresi nella stessa zona urbanistica e aventi la medesima destinazione urbanistica. In caso contrario, infatti, si potrebbe superare la densità edilizia massima consentita.
In sostanza, per non ledere l’interesse pubblico l’importante è non superare la densità edilizia della zona, a prescindere da chi realizza la volumetria consentita.
Il caso esaminato era però diverso perché la normativa regionale riservava la cessione di volumetria solo agli imprenditori agricoli e non ai conduttori in economia. Allo stesso tempo, le norme esistenti non consentivano di edificare, nelle zone agricole, in lotti di dimensioni inferiori ad un limite.
Ricordiamo che recentemente il ddl sulla riforma urbanistica è intervenuto sulla compravendita delle cubature. La norma introduce infatti l'istituto della perequazione urbanistica, che implica la libertà di commerciare i diritti edificatori.
Nei giorni scorsi, inoltre, il Decreto Sblocca Italia ha introdotto il permesso di costruire convenzionato, che potrà essere rilasciato se le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte sotto il controllo del Comune con modalità semplificate. L'attuatore degli interventi, oltre ad effettuare le opere di urbanizzazione, dovrà cedere l'utilizzo dei diritti edificatori.
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Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, in zona E (agricola) il conduttore di un fondo aveva chiesto il permesso di costruire per adibire ad abitazione un fabbricato rurale e i locali preposti all’attività agricola.
Il Comune aveva intimato la sospensione delle opere necessarie perché la quota riservata alla residenza era stata completamente utilizzata. Gli interessati avevano però segnalato di essere titolari di un atto di asservimento con cui il conduttore del fondo contiguo aveva ceduto la volumetria di sua competenza.
Il Tar ha chiarito che, in generale, la cessione di cubatura è possibile entro certi limiti: deve avvenire tra fondi contigui, compresi nella stessa zona urbanistica e aventi la medesima destinazione urbanistica. In caso contrario, infatti, si potrebbe superare la densità edilizia massima consentita.
In sostanza, per non ledere l’interesse pubblico l’importante è non superare la densità edilizia della zona, a prescindere da chi realizza la volumetria consentita.
Il caso esaminato era però diverso perché la normativa regionale riservava la cessione di volumetria solo agli imprenditori agricoli e non ai conduttori in economia. Allo stesso tempo, le norme esistenti non consentivano di edificare, nelle zone agricole, in lotti di dimensioni inferiori ad un limite.
Ricordiamo che recentemente il ddl sulla riforma urbanistica è intervenuto sulla compravendita delle cubature. La norma introduce infatti l'istituto della perequazione urbanistica, che implica la libertà di commerciare i diritti edificatori.
Nei giorni scorsi, inoltre, il Decreto Sblocca Italia ha introdotto il permesso di costruire convenzionato, che potrà essere rilasciato se le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte sotto il controllo del Comune con modalità semplificate. L'attuatore degli interventi, oltre ad effettuare le opere di urbanizzazione, dovrà cedere l'utilizzo dei diritti edificatori.
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Norme correlate
Sentenza 19/09/2014 n.1657
Tar Campania - Cessione della volumetria nel rilascio del permesso di costruire
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