La sicurezza nei cantieri mobili si tutela così
SICUREZZA
La sicurezza nei cantieri mobili si tutela così
Min. Lavoro: ok alla presenza di più imprese, verifiche differenziate sull’idoneità tecnico professionale
15/09/2014 - Come tutelare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Lo ha spiegato il Ministero del Lavoro, che con l’interpello 13/2014 ha risposto ai dubbi sollevati dall’associazione nazionale delle imprese edili manifatturiere.
Il Ministero ha chiarito che in un cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie perché il committente può stipulare diversi contratti nello stesso tempo.
L’impresa affidataria, cioè la titolare dell’appalto, può eseguire l’opera direttamente ed essere quindi anche esecutrice, ma può anche avvalersi di imprese subappaltatrici, verificando prima le condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori affidati.
Per quanto riguarda le modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale, il Ministero del Lavoro ha spiegato che l’impresa affidataria deve comunicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo dei soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e la congruenza dei piani di sicurezza alle attività realizzate.
Le valutazioni del committente sull’idoneità cambiano se l’impresa è affidataria o anche esecutrice. Nel primo caso per essere considerata idonea è sufficiente che abbia le dovute capacità organizzative. Nel secondo deve avere anche le risorse materiali e umane idonee all’opera da realizzare.
Il Ministero ha infine chiarito che non esistono modalità o tempistiche fisse per verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. In genere bisogna basarsi sulla complessità dell’opera, le fasi del lavoro e le caratteristiche delle lavorazioni.
Il Ministero ha chiarito che in un cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie perché il committente può stipulare diversi contratti nello stesso tempo.
L’impresa affidataria, cioè la titolare dell’appalto, può eseguire l’opera direttamente ed essere quindi anche esecutrice, ma può anche avvalersi di imprese subappaltatrici, verificando prima le condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori affidati.
Per quanto riguarda le modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale, il Ministero del Lavoro ha spiegato che l’impresa affidataria deve comunicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo dei soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e la congruenza dei piani di sicurezza alle attività realizzate.
Le valutazioni del committente sull’idoneità cambiano se l’impresa è affidataria o anche esecutrice. Nel primo caso per essere considerata idonea è sufficiente che abbia le dovute capacità organizzative. Nel secondo deve avere anche le risorse materiali e umane idonee all’opera da realizzare.
Il Ministero ha infine chiarito che non esistono modalità o tempistiche fisse per verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. In genere bisogna basarsi sulla complessità dell’opera, le fasi del lavoro e le caratteristiche delle lavorazioni.