
Da luglio 2015 obbligo di banda larga per edifici nuovi e ristrutturati
Approvato alla Camera un emendamento allo Sblocca Italia presentato dalla relatrice Chiara Braga
Lo prevede un emendamento alla legge di conversione del decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), presentato dalla relatrice Chiara Braga in commissione Ambiente della Camera, e approvato nella seduta notturna tra il 15 e il 16 ottobre.
Nel dettaglio, l’emendamento stabilisce che tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni che richiedano il permesso di costruire (ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001), per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intendono tutte le installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
Sempre dal 1o luglio 2015, tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione profonda che richieda il permesso di costruire ex articolo 10 del Dpr 380/2001, dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso.
Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre la targa ‘predisposto alla banda larga’, un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.
L’etichetta potrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del DM 37 del 22 gennaio 2008, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche... (Sblocca Italia)
Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Decreto Sblocca Italia)
Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)

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