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Impianti termici, da Enea le linee guida per controlli uniformi

Impianti termici, da Enea le linee guida per controlli uniformi

Suggerimenti alle Regioni per tempistiche e tariffe delle ispezioni in vista dell'adeguamento dei libretti entro il 15 ottobre 2014

Vedi Aggiornamento del 24/07/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/07/2015
02/10/2014 - Regole più uniformi per gli accertamenti sugli impianti termici degli edifici. L’ENEA, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato termotecnico italiano (CTI) hanno predisposto delle linee guida che costituiranno un riferimento per le autorità competenti.
 
Il documento contiene un regolamento tipo, che fornisce una panoramica delle procedure e delle tempistiche che devono seguire le ispezioni, ma anche degli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. Alle Regioni sono inoltre suggerite possibili tariffe per le ispezioni e le trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica.

Gli obiettivi di uniformità delle linee guida
Dato che finora le norme sul funzionamento e i controlli sono state applicate in modo disomogeneo sul territorio nazionale, le linee guida si prefiggono di uniformare le regole, fornendo un riferimento unico a Regioni e responsabili degli impianti, soprattutto in vista dell'obbligo di adeguamento dei libretti di impianto entro il 15 ottobre 2014. Entro questa data, i libretti dovranno essere infatti uniformati ai modelli contenuti nel Dpr 74/2013, che ha modificato il panorama normativo alleggerendo i controlli sugli impianti, e nel DM 10 febbraio 2014. Questo significa che entro il 15 ottobre chi effettua la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti deve essere dotato del nuovo modello di libretto. I proprietari degli impianti, invece, non hanno invece l'obbligo di dotarsi dei nuovi libretti entro il 15 ottobre, ma potranno rispettare le tempistiche normalmente previste per la manutenzione. Limportante è che, nei controlli eseguiti a partire dal 15 ottobre, sia consegnato loro il nuovo modello di libretto.
 
Il regolamento-tipo contenuto nelle linee guida prevede che le ispezioni siano programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base a delle priorità, come il rilievo di criticità durante la fase di accertamento, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, la mancata apposizione del bollino sui rapporti tecnici. È inoltre previsto il rispetto delle cadenze contenute nell’allegato 6, basate sul tipo, l’alimentazione e la potenza dell’impianto, e nell’allegato 7, contenente il periodo di accensione dei generatori a fiamma in base alle zone climatiche.
 
Secondo le linee guida, l’ispezione sull’impianto termico va annunciata con almeno 15 giorni d’anticipo mediante cartolina di avviso, accordi diretti o telefonici tra l’utente ed il personale incaricato. Il responsabile dell’impianto deve mettere a disposizione dell’ispettore una serie di documenti, tra cui il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo dell’ultimo rapporto di efficienza energetica, e le istruzioni riguardanti la manutenzione.
 
Nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti del Dpr 74/2013, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti ammessi mediante operazioni di manutenzione. Se durante l’intervento manutentivo si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dal Dpr 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni.
 
Il regolamento tipo suggerisce infine alle Regioni di istituire un catasto degli impianti termici, fruibile online, e di fissare tariffe per le ispezioni e l’apposizione dei bollini differenziate in base alla tipologia e alla potenza degli impianti.
 
Evoluzione delle norme sugli impianti termici
Come ricordato nell’introduzione, la redazione delle linee guida si è resa necessaria per i cambiamenti normativi che hanno coinvolto l’attività di controllo degli impianti termici. Inizialmente, la Legge 10/1991 e il Dpr 412/1993 prevedevano che i comuni con più di 40 mila abitanti e le province effettuassero i controlli con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti. Successivamente, il Dpr 551/1999 stabilì che le autorità competenti, per impianti con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, potevano accettare, in sostituzione dei controlli in sito, la trasmissione di un apposito modulo compilato e sottoscritto dal manutentore o dal terzo responsabile. In questo caso le autorità competenti potevano effettuare controlli a campione sul 5% degli impianti.
 
Il D.lgs 192/2005 ha esteso a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. La trasmissione doveva avere una cadenza biennale per gli impianti di potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW e quadriennale per quelli con potenza inferiore a 35 kW. Ma non solo, perché la norma ha introdotto la figura dell’ispettore, chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica e ha incluso tra gli impianti termici quelli di climatizzazione estiva.
 
Il Dpr 74/2013 ha infine cambiato nuovamente le regole prevedendo che le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e che comprendono anche una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico dell'edificio e una consulenza sui possibili interventi per migliorare il rendimento dell'impianto. La norma riduce ulteriormente i controlli stabilendo che gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile sostituisce l'ispezione.



 
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