
Gli architetti chiedono all’Antitrust di riaprire il ‘caso Groupon’
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PROFESSIONE
Gli architetti chiedono all’Antitrust di riaprire il ‘caso Groupon’
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ‘contro la svendita delle certificazioni energetiche degli edifici e a tutela dei consumatori’
Vedi Aggiornamento
del 07/06/2017
Vedi Aggiornamento del 07/06/2017
28/10/2014 - Il Consiglio Nazionale Architetti torna a chiedere all’Antitrust di aprire un procedimento contro Groupon.
“Nonostante l’esito positivo per il Consiglio Nazionale dei due precedenti esposti presentati all’Antitrust per salvaguardare l’attività dei liberi professionisti iscritti al proprio Albo - scrive il Cnappc - non si ferma la battaglia degli architetti italiani contro la svendita delle prestazioni professionali e a tutela dei consumatori”.
Al centro della questione vi sono le offerte di certificazioni energetiche degli edifici, vendute attraverso il sito di couponing e contestate dal Cnappc perché pubblicate da Groupon senza adeguate garanzie per i consumatori, relativamente ai requisiti dei professionisti che le propongono.
Secondo il Cnappc, gli ‘impegni’ presi da Groupon contengono “informazioni incomplete e fuorvianti per i consumatori, tra le quali quelle relative alla pubblicazione di un listino prezzi/catalogo”.
“Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali - sottolinea il Consiglio Nazionale - per le prestazioni professionali non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al Decreto Parametri (DM 140/2012), che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale”.
“Oltre a ciò - prosegue il Cnappc - l’individuazione, da parte del sito Internet di Groupon, di prezzi di riferimento, anche se non obbligatori, può determinare effetti negativi per la concorrenza alla stessa stregua dei prezzi obbligatori”.
Secondo il Cnappc, “l’equivoca formulazione di messaggi relativi, ad esempio, all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), può indurre il consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione”.
“Ed ancora, nelle offerte di Groupon relative alla certificazione energetica - aggiungono gli Architetti - va obbligatoriamente inserito il riferimento al fatto che il professionista sia stato o meno sanzionato (ai sensi dell’art. 15 comma 3 Dlgs 192/2005) qualora abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto ed i criteri fissati dalla legge”.
“In mancanza di questa obbligatorietà - sottolinea il Cnappc - viene veicolato un messaggio che induce a individuare degli importi per le prestazioni relative all’APE, senza tuttavia prevedere che vengano rese note le violazioni relative a tali attività professionali, che possono derivare proprio da prezzi estremamente contenuti”.
“Un messaggio ingannevole - conclude il Cnappc - che può indurre il consumatore a scegliere tout court l’offerta di Groupon, senza procedere ad una accurata selezione preventiva delle alternative disponibili sul mercato”.
“Nonostante l’esito positivo per il Consiglio Nazionale dei due precedenti esposti presentati all’Antitrust per salvaguardare l’attività dei liberi professionisti iscritti al proprio Albo - scrive il Cnappc - non si ferma la battaglia degli architetti italiani contro la svendita delle prestazioni professionali e a tutela dei consumatori”.
Al centro della questione vi sono le offerte di certificazioni energetiche degli edifici, vendute attraverso il sito di couponing e contestate dal Cnappc perché pubblicate da Groupon senza adeguate garanzie per i consumatori, relativamente ai requisiti dei professionisti che le propongono.
Secondo il Cnappc, gli ‘impegni’ presi da Groupon contengono “informazioni incomplete e fuorvianti per i consumatori, tra le quali quelle relative alla pubblicazione di un listino prezzi/catalogo”.
“Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali - sottolinea il Consiglio Nazionale - per le prestazioni professionali non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al Decreto Parametri (DM 140/2012), che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale”.
“Oltre a ciò - prosegue il Cnappc - l’individuazione, da parte del sito Internet di Groupon, di prezzi di riferimento, anche se non obbligatori, può determinare effetti negativi per la concorrenza alla stessa stregua dei prezzi obbligatori”.
Secondo il Cnappc, “l’equivoca formulazione di messaggi relativi, ad esempio, all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), può indurre il consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione”.
“Ed ancora, nelle offerte di Groupon relative alla certificazione energetica - aggiungono gli Architetti - va obbligatoriamente inserito il riferimento al fatto che il professionista sia stato o meno sanzionato (ai sensi dell’art. 15 comma 3 Dlgs 192/2005) qualora abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto ed i criteri fissati dalla legge”.
“In mancanza di questa obbligatorietà - sottolinea il Cnappc - viene veicolato un messaggio che induce a individuare degli importi per le prestazioni relative all’APE, senza tuttavia prevedere che vengano rese note le violazioni relative a tali attività professionali, che possono derivare proprio da prezzi estremamente contenuti”.
“Un messaggio ingannevole - conclude il Cnappc - che può indurre il consumatore a scegliere tout court l’offerta di Groupon, senza procedere ad una accurata selezione preventiva delle alternative disponibili sul mercato”.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 20/07/2012 n.140
Ministero della Giustizia - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Decreto Parametri)
Decreto Legislativo 19/08/2005 n.192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Approfondimenti
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