NORMATIVA
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Gare progettazione, non vanno indicati i costi della sicurezza
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Gare progettazione, non vanno indicati i costi della sicurezza
Tar Liguria: i servizi di natura intellettuale non hanno profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro
27/11/2014 - Negli appalti di progettazione non è necessario indicare i costi relativi alla sicurezza. Lo ha spiegato il Tar Liguria con la sentenza 1690/2014.
Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, una società aveva partecipato ad una gara con procedura negoziata per l’affidamento di un incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per una serie di opere.
I servizi, di importo di 100 mila euro, sarebbero stati affidati col criterio del prezzo più basso. La domanda era stata presentata da otto concorrenti e aveva vinto quello che aveva proposto un ribasso al 65,296%.
Una delle società non vincitrici aveva presentato ricorso sostenendo che i costi relativi alla sicurezza non erano stati indicati né dalla Stazione Appaltante né dall’aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta, ma solo in fase di verifica.
Il Tar ha respinto il ricorso affermando che negli appalti di servizi di natura intellettuale, in cui rientrano le gare di progettazione, non occorre indicare gli oneri per la sicurezza perché le attività da svolgere non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro.
Allo stesso tempo, il Tar ha precisato che il bando non prevedeva per i partecipanti l’obbligo di indicare questi cosi nella fase di presentazione dell’offerta.
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Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, una società aveva partecipato ad una gara con procedura negoziata per l’affidamento di un incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per una serie di opere.
I servizi, di importo di 100 mila euro, sarebbero stati affidati col criterio del prezzo più basso. La domanda era stata presentata da otto concorrenti e aveva vinto quello che aveva proposto un ribasso al 65,296%.
Una delle società non vincitrici aveva presentato ricorso sostenendo che i costi relativi alla sicurezza non erano stati indicati né dalla Stazione Appaltante né dall’aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta, ma solo in fase di verifica.
Il Tar ha respinto il ricorso affermando che negli appalti di servizi di natura intellettuale, in cui rientrano le gare di progettazione, non occorre indicare gli oneri per la sicurezza perché le attività da svolgere non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro.
Allo stesso tempo, il Tar ha precisato che il bando non prevedeva per i partecipanti l’obbligo di indicare questi cosi nella fase di presentazione dell’offerta.
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