NORMATIVA
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Danni agli immobili, a chi spetta il risarcimento
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Danni agli immobili, a chi spetta il risarcimento
Cassazione: pagamento a favore di chi era proprietario all’epoca in cui è avvenuto il danno
02/01/2015 - Il risarcimento dei danni causati ad un immobile spetta a chi era proprietario all’epoca in cui è avvenuto il danno. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 24146/2014.
La Cassazione ha aggiunto che non importa se nel frattempo l’immobile è stato ceduto. Il diritto al risarcimento, infatti, non è accessorio al diritto di proprietà. Questo significa che, in caso di vendita, non viene trasferito insieme al bene.
Il diritto al risarcimento, al contrario, ha invece natura personale perché spetta a chi ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questi possa o meno aver venduto l’immobile danneggiato.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, la realizzazione di un muro in violazione alle norme sulle distanze aveva provocato un danno al terreno confinante. Il tribunale aveva condannato il responsabile al risarcimento del danno, individuando come beneficiario il proprietario del terreno vicino.
La Cassazione ha però osservato che, al momento della costruzione del muro, i proprietari del terreno confinante erano altri e che quindi il risarcimento doveva essere pagato a loro favore.
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La Cassazione ha aggiunto che non importa se nel frattempo l’immobile è stato ceduto. Il diritto al risarcimento, infatti, non è accessorio al diritto di proprietà. Questo significa che, in caso di vendita, non viene trasferito insieme al bene.
Il diritto al risarcimento, al contrario, ha invece natura personale perché spetta a chi ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questi possa o meno aver venduto l’immobile danneggiato.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, la realizzazione di un muro in violazione alle norme sulle distanze aveva provocato un danno al terreno confinante. Il tribunale aveva condannato il responsabile al risarcimento del danno, individuando come beneficiario il proprietario del terreno vicino.
La Cassazione ha però osservato che, al momento della costruzione del muro, i proprietari del terreno confinante erano altri e che quindi il risarcimento doveva essere pagato a loro favore.
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