Decreto palchi, il Ministero del Lavoro spiega come applicarlo
NORMATIVA
Decreto palchi, il Ministero del Lavoro spiega come applicarlo
Gli obblighi relativi alla sicurezza ricadono sul committente, che può nominare un responsabile dei lavori
08/01/2015 - Il Ministero del Lavoro interviene, con qualche chiarimento contenuto nella circolare 35/2014, sull’applicazione del Decreto palchi relativo ai cantieri temporanei per spettacoli e manifestazioni fieristiche.
La circolare spiega innanzitutto che per opere temporanee si intende l’allestimento e il disallestimento di impianti luce, audio, video, ma anche le lavorazioni correlate, come la movimentazione delle attrezzature necessarie. Per essere considerate temporanee, le opere devono essere modulari, montabili, trasportabili e reimpiegabili, formate da elementi prefabbricati collegati tra loro.
Sono esclusi dall’applicazione del decreto il montaggio di pedane fino a 2 metri per gli spettacoli e fino a 6,5 metri per le fiere, il montaggio di torri di sollevamento e travi e quello di strutture prefabbricate. Nel caso delle fiere, va escluso anche il montaggio delle tendostrutture di altezza fino a 8,5 metri.
Anche nel caso delle opere temporanee, gli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/2008 competono al committente, cioè al soggetto per conto del quale vengono effettuate le attività di montaggio e smontaggio.
Il committente può avvalersi del responsabile per la sicurezza e deve verificare l’idoneità delle imprese prima di affidare i lavori.
Per quanto riguarda i piani per la sicurezza, possono essere adottati i modelli semplificati introdotti dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.
I lavoratori coinvolti devono ricevere una accurata formazione e informazione, comprendente anche le modalità con cui fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza.
La circolare spiega innanzitutto che per opere temporanee si intende l’allestimento e il disallestimento di impianti luce, audio, video, ma anche le lavorazioni correlate, come la movimentazione delle attrezzature necessarie. Per essere considerate temporanee, le opere devono essere modulari, montabili, trasportabili e reimpiegabili, formate da elementi prefabbricati collegati tra loro.
Sono esclusi dall’applicazione del decreto il montaggio di pedane fino a 2 metri per gli spettacoli e fino a 6,5 metri per le fiere, il montaggio di torri di sollevamento e travi e quello di strutture prefabbricate. Nel caso delle fiere, va escluso anche il montaggio delle tendostrutture di altezza fino a 8,5 metri.
Anche nel caso delle opere temporanee, gli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/2008 competono al committente, cioè al soggetto per conto del quale vengono effettuate le attività di montaggio e smontaggio.
Il committente può avvalersi del responsabile per la sicurezza e deve verificare l’idoneità delle imprese prima di affidare i lavori.
Per quanto riguarda i piani per la sicurezza, possono essere adottati i modelli semplificati introdotti dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.
I lavoratori coinvolti devono ricevere una accurata formazione e informazione, comprendente anche le modalità con cui fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza.