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Impalcature e furti, responsabili l’impresa e il condominio
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NORMATIVA
Impalcature e furti, responsabili l’impresa e il condominio
Cassazione: devono essere prese tutte le misure per evitare l’uso improprio del ponteggio
Vedi Aggiornamento
del 05/05/2016
Vedi Aggiornamento del 05/05/2016
22/01/2015 - L’impresa di costruzione che realizza lavori di manutenzione in un condominio deve prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè le impalcature non siano usate in modo improprio.
Se, ad esempio, i ponteggi agevolano l’intrusione di ladri, sia l’impresa sia il condominio devono risarcire il condomino che subisce il furto nel suo appartamento.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza 26900/2014.
Secondo i giudici, se si verifica un furto perchè l’installazione delle impalcature è avvenuta senza prendere le dovute misure anti intrusione, come ad esempio l’illuminazione notturna e la guardiania, l’impresa è responsabile di “agevolazione colposa” del furto e per questo è tenuta al risarcimento.
La Cassazione ha inoltre aggiunto che in base all’articolo 2043 del Codice Civile si può desumere che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Ciò significa, a detta dei giudici, che l’impresa è responsabile se non impedisce l’uso improprio del ponteggio.
Allo stesso tempo, il condominio, in qualità di committente, è corresponsabile se non ha assunto nessuna iniziativa per sollecitare l’impresa appaltatrice ad adottare le misure del caso.
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Se, ad esempio, i ponteggi agevolano l’intrusione di ladri, sia l’impresa sia il condominio devono risarcire il condomino che subisce il furto nel suo appartamento.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza 26900/2014.
Secondo i giudici, se si verifica un furto perchè l’installazione delle impalcature è avvenuta senza prendere le dovute misure anti intrusione, come ad esempio l’illuminazione notturna e la guardiania, l’impresa è responsabile di “agevolazione colposa” del furto e per questo è tenuta al risarcimento.
La Cassazione ha inoltre aggiunto che in base all’articolo 2043 del Codice Civile si può desumere che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Ciò significa, a detta dei giudici, che l’impresa è responsabile se non impedisce l’uso improprio del ponteggio.
Allo stesso tempo, il condominio, in qualità di committente, è corresponsabile se non ha assunto nessuna iniziativa per sollecitare l’impresa appaltatrice ad adottare le misure del caso.
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