
Dipendenti iscritti agli albi professionali: ok al lavoro occasionale senza Partita Iva
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PROFESSIONE
Dipendenti iscritti agli albi professionali: ok al lavoro occasionale senza Partita Iva
CNI: i professionisti iscritti agli albi ma con un lavoro dipendente non hanno obbligo di Partita Iva né limiti di tempo e di compenso
Vedi Aggiornamento
del 30/01/2024

Vedi Aggiornamento del 30/01/2024
12/01/2015 - I professionisti lavoratori dipendenti e iscritti all’albo, che intendano espletare un lavoro occasionale, non hanno limiti temporali entro cui effettuare la prestazione, né limiti di compenso e non sono obbligati ad avere la partita IVA.
Lo chiarisce il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel recente documento ‘Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali’, che fornisce chiarimenti su un aspetto molto importante dell’attività degli iscritti agli albi: la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente.
Secondo l’analisi del Centro Studi, la non applicabilità - ai liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale - del limite temporale entro cui effettuare la prestazione, del limite del compenso e dell’obbligo della partita IVA previsto dalla legge è un’eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale, oltre che un’interpretazione autentica fornita dal legislatore.
Sulla base della normativa vigente (in particolare l’ art. 61 del Dlgs 276/2003) - spiega il CNI - la “collaborazione occasionale” non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non sussiste.
Riprendendo la normativa, il Centro Studi CNI sottolinea come l’iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita Iva).
Di conseguenza - spiegano gli Ingegneri - l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.
Per il Centro Studi del CNI si tratta di una importante semplificazione che risponde a criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita.
Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali o abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e dell’episodicità.
Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali - conclude il CNI.
Lo chiarisce il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel recente documento ‘Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali’, che fornisce chiarimenti su un aspetto molto importante dell’attività degli iscritti agli albi: la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente.
Secondo l’analisi del Centro Studi, la non applicabilità - ai liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale - del limite temporale entro cui effettuare la prestazione, del limite del compenso e dell’obbligo della partita IVA previsto dalla legge è un’eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale, oltre che un’interpretazione autentica fornita dal legislatore.
Sulla base della normativa vigente (in particolare l’ art. 61 del Dlgs 276/2003) - spiega il CNI - la “collaborazione occasionale” non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non sussiste.
Riprendendo la normativa, il Centro Studi CNI sottolinea come l’iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita Iva).
Di conseguenza - spiegano gli Ingegneri - l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.
Per il Centro Studi del CNI si tratta di una importante semplificazione che risponde a criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita.
Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali o abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e dell’episodicità.
Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali - conclude il CNI.
Norme correlate
Relazione 30/11/2014
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri - Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali
Decreto Legislativo 10/09/2003 n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.(riforma Biagi)
Approfondimenti
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