Dall’ANAC le istruzioni per candidarsi come soggetto aggregatore
LAVORI PUBBLICI
Dall’ANAC le istruzioni per candidarsi come soggetto aggregatore
I requisiti per diventare una delle 35 stazioni appaltanti che sostituiranno le attuali 32mila
20/02/2015 - L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha pubblicato la Determinazione 2/2015 contenete le istruzioni necessarie agli enti locali per inviare le candidature come soggetti aggregatori, ovvero per rientrare nelle 35 stazioni appaltanti nazionali che prenderanno il posto delle circa 32 mila al momento esistenti.
Ricordiamo che secondo il DPCM 11 novembre 2014, possono rientrare tra i soggetti aggregatori i vari enti, tra cui Città metropolitane, province, associazioni, unioni e i consorzi di enti locali, che hanno avviato procedure per l’acquisizione di beni e servizi per almeno 200 milioni nell'ultimo triennio e comunque con un valore minimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
Secondo quanto si legge nella Determina le stazioni appaltanti che intendono candidarsi come "soggetti aggregatori" devono dichiarare che “svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 163/2006 con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali”.
Le città metropolitane che si candidano devono dichiarare di essere state istituite “ai sensi della legge 56/2014 e del Dlgs 156/2010” e i riferimenti dell’atto istitutivo”, mentre le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convezione per la gestione delle attività, devono dichiarare di essersi “costituiti ai sensi del Dlgs 267/2000.”
Sarà necessario indicare, in uno specifico file Excel messo a punto dall’ANAC, anche la “denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l'attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli anni 2011, 2012, e 2013 (separatamente per ogni anno); sarà necessario inoltre elencare denominazione e codice fiscale ed eventuali variazioni occorse nel periodo 2011-2013 (separatamente per ogni anno) di tutti i singoli soggetti di cui esso si compone. Se non sono occorse variazioni nel periodo di riferimento, le colonne relative agli anni 2011, 2012, 2013 dovranno essere ripetute con le medesime informazioni”.
Il file di candidatura dovrà essere compilato esclusivamente in modalità elettronica e inviato all'indirizzo Pec [email protected] entro 45 giorni dal giorno di pubblicazione della determinazione in Gazzetta Ufficiale.
Prima della pubblicazione ufficiale infatti sarà necessario aspettare lo “specifico file excel”, che l’ANAC sta predisponendo e che presto sarà messo a disposizione sul suo sito.
Ricordiamo che secondo il DPCM 11 novembre 2014, possono rientrare tra i soggetti aggregatori i vari enti, tra cui Città metropolitane, province, associazioni, unioni e i consorzi di enti locali, che hanno avviato procedure per l’acquisizione di beni e servizi per almeno 200 milioni nell'ultimo triennio e comunque con un valore minimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
Secondo quanto si legge nella Determina le stazioni appaltanti che intendono candidarsi come "soggetti aggregatori" devono dichiarare che “svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 163/2006 con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali”.
Le città metropolitane che si candidano devono dichiarare di essere state istituite “ai sensi della legge 56/2014 e del Dlgs 156/2010” e i riferimenti dell’atto istitutivo”, mentre le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convezione per la gestione delle attività, devono dichiarare di essersi “costituiti ai sensi del Dlgs 267/2000.”
Sarà necessario indicare, in uno specifico file Excel messo a punto dall’ANAC, anche la “denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l'attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli anni 2011, 2012, e 2013 (separatamente per ogni anno); sarà necessario inoltre elencare denominazione e codice fiscale ed eventuali variazioni occorse nel periodo 2011-2013 (separatamente per ogni anno) di tutti i singoli soggetti di cui esso si compone. Se non sono occorse variazioni nel periodo di riferimento, le colonne relative agli anni 2011, 2012, 2013 dovranno essere ripetute con le medesime informazioni”.
Il file di candidatura dovrà essere compilato esclusivamente in modalità elettronica e inviato all'indirizzo Pec [email protected] entro 45 giorni dal giorno di pubblicazione della determinazione in Gazzetta Ufficiale.
Prima della pubblicazione ufficiale infatti sarà necessario aspettare lo “specifico file excel”, che l’ANAC sta predisponendo e che presto sarà messo a disposizione sul suo sito.