Abusi edilizi, le spese per la demolizione le paga il responsabile
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NORMATIVA
Abusi edilizi, le spese per la demolizione le paga il responsabile
Consiglio di Stato: vanno addebitati anche gli eventuali tentativi di abbattimento non andati a buon fine
Vedi Aggiornamento del 10/09/2015
Vedi Aggiornamento del 10/09/2015
13/02/2015 - Il responsabile dell’abuso edilizio deve pagare le spese per la sua demolizione. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 715/2015, ha spiegato anche come sia meglio non ostacolare i lavori di demolizione per non vedersi addebitare oneri maggiori.
Nel caso preso in esame, il Comune aveva ordinato la demolizione di alcuni manufatti abusivi. Il responsabile aveva ignorato l’ordine per tre volte, quindi il Comune aveva provveduto all’abbattimento e gli aveva poi addebitato le spese-
La somma chiesta dal Comune non comprendeva solo quella per i lavori di demolizione, ma anche per i precedenti tentativi, che il responsabile aveva ostacolato.
Anche se l’intervento non era andato a buon fine, il Comune aveva comunque dovuto pagare l’impresa che si era resa disponibile e che poi, a causa delle proteste organizzate dal responsabile dell’abuso, non aveva potuto eseguire i lavori.
Il responsabile aveva quindi presentato ricorso al Tar, che lo aveva respinto, e successivamente al Consiglio di Stato.
In entrambi i gradi di giudizio è stato affermato che in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) il responsabile dell’abuso deve demolirlo o pagare le spese per il suo abbattimento. Nelle spese rientrano non solo quelle dell’intervento, ma anche quelle per eventuali tentativi non andati a buon fine.
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Nel caso preso in esame, il Comune aveva ordinato la demolizione di alcuni manufatti abusivi. Il responsabile aveva ignorato l’ordine per tre volte, quindi il Comune aveva provveduto all’abbattimento e gli aveva poi addebitato le spese-
La somma chiesta dal Comune non comprendeva solo quella per i lavori di demolizione, ma anche per i precedenti tentativi, che il responsabile aveva ostacolato.
Anche se l’intervento non era andato a buon fine, il Comune aveva comunque dovuto pagare l’impresa che si era resa disponibile e che poi, a causa delle proteste organizzate dal responsabile dell’abuso, non aveva potuto eseguire i lavori.
Il responsabile aveva quindi presentato ricorso al Tar, che lo aveva respinto, e successivamente al Consiglio di Stato.
In entrambi i gradi di giudizio è stato affermato che in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) il responsabile dell’abuso deve demolirlo o pagare le spese per il suo abbattimento. Nelle spese rientrano non solo quelle dell’intervento, ma anche quelle per eventuali tentativi non andati a buon fine.
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Norme correlate
Sentenza 10/02/2015 n.715
Consiglio di Stato - Spettano al responsabile le spese per la demolizione di un manufatto abusivo
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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