
Appalti integrati, anche i progettisti devono dimostrare i requisiti morali e tecnici
NORMATIVA
Appalti integrati, anche i progettisti devono dimostrare i requisiti morali e tecnici
Consiglio di Stato: l’obbligo non vale solo per l’impresa che realizzerà i lavori, ma anche per i professionisti incaricati della progettazione
Vedi Aggiornamento
del 20/09/2016

24/02/2015 - I progettisti che partecipano ad un appalto integrato in qualità di incaricati dell’impresa devono possedere i requisiti morali e tecnici previsti dal Codice Appalti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 775/2015.
Il CdS ha ripercorso il caso di un Comune che aveva bandito una gara d’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rete idrica. Il bando prevedeva che gli operatori economici, i professionisti e gli staff tecnici delle imprese partecipanti dovessero attestare l’insussistenza delle cause di esclusione.
Dopo la selezione, un’impresa era stata esclusa perché un architetto di cui si era avvalsa aveva commesso gravi irregolarità tributarie. L’impresa aveva quindi fatto ricorso al Tar che le aveva dato ragione dal momento che, a suo avviso, nessuna norma prevedeva il possesso dei requisiti di ordine generale anche per i professionisti designati.
Il Consiglio di Stato ha espresso invece un parere opposto, affermando che i requisiti di affidabilità e moralità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, partecipano alla procedura di selezione.
Il CdS si è allineato al parere espresso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Anticorruzione) secondo la quale, anche se il progettista non assume né il ruolo di concorrente, perché lo è l’impresa, né di titolare del rapporto contrattuale con l’Amministrazione dopo l’aggiudicazione, deve comunque rilasciare una dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico finanziari.
Negli appalti integrati, ha sottolineato il CdS, l’affidamento è effettuato a favore di operatori che, ai sensi dell’articolo 90 del Codice Appalti, devono essere qualificati, cioè in possesso dei requisiti generali e della capacità tecnica ed economica. Si tratta di una regola che, per i giudici, vale anche per i progettisti che devono essere considerati esecutori di una commessa pubblica anche se in modo indiretto.
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
Il CdS ha ripercorso il caso di un Comune che aveva bandito una gara d’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rete idrica. Il bando prevedeva che gli operatori economici, i professionisti e gli staff tecnici delle imprese partecipanti dovessero attestare l’insussistenza delle cause di esclusione.
Dopo la selezione, un’impresa era stata esclusa perché un architetto di cui si era avvalsa aveva commesso gravi irregolarità tributarie. L’impresa aveva quindi fatto ricorso al Tar che le aveva dato ragione dal momento che, a suo avviso, nessuna norma prevedeva il possesso dei requisiti di ordine generale anche per i professionisti designati.
Il Consiglio di Stato ha espresso invece un parere opposto, affermando che i requisiti di affidabilità e moralità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, partecipano alla procedura di selezione.
Il CdS si è allineato al parere espresso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Anticorruzione) secondo la quale, anche se il progettista non assume né il ruolo di concorrente, perché lo è l’impresa, né di titolare del rapporto contrattuale con l’Amministrazione dopo l’aggiudicazione, deve comunque rilasciare una dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico finanziari.
Negli appalti integrati, ha sottolineato il CdS, l’affidamento è effettuato a favore di operatori che, ai sensi dell’articolo 90 del Codice Appalti, devono essere qualificati, cioè in possesso dei requisiti generali e della capacità tecnica ed economica. Si tratta di una regola che, per i giudici, vale anche per i progettisti che devono essere considerati esecutori di una commessa pubblica anche se in modo indiretto.
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+