Edifici in cemento armato, i geometri non possono progettarli
NORMATIVA
Edifici in cemento armato, i geometri non possono progettarli
Nuova sentenza del Consiglio di Stato: la competenza è riservata ad ingegneri e architetti, con qualche eccezione per le costruzioni rurali
27/02/2015 - bsp;- I geometri non possono progettare strutture in cemento armato, neanche se di modeste dimensioni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 883/2015.
I giudici hanno puntualizzato che, in base alla Legge 1086/1971 sulle opere in conglomerato cementizio, alla Legge 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche e al Regolamento per la professione di Geometra (Regio Decreto 274/1929), la progettazione delle strutture in cemento armato compete solo agli ingegneri e agli architetti iscritti all’Albo.
Fanno eccezione le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.
Secondo il Consiglio di Stato, il criterio per accertare se una costruzione è modesta consiste nel valutare le difficoltà tecniche e le capacità per superarle. Il mancato uso del cemento armato non è decisivo dal momento che una costruzione può presentare caratteri di complessità a prescindere dai materiali utilizzati.
I giudici hanno infine aggiunto che le innovazioni adottate nei programmi scolastici non hanno ampliato le competenze dei geometri, i cui limiti rispondono ad esigenze di pubblico interesse per cui non sono possibili interpretazioni estensive.
Nel caso preso in esame, un Comune, con una delibera, aveva affermato che i geometri potessero progettare e dirigere i lavori di modeste costruzioni fino a 1500 metri cubi, con caratteristiche strutturali semplici, moduli ripetitivi, sia pure in presenza di cemento armato, tali da non richiedere competenze tecniche specifiche di altre professioni.
L’Ordine degli Ingegneri della zona aveva quindi presentato ricorso al Tar per l’annullamento della delibera, ma il Tribunale amministrativo lo aveva respinto affermando che la competenza dei geometri nella progettazione delle costruzioni civili non è esclusa completamente.
Il Consiglio di Stato ha invece espresso parere opposto, puntualizzando anche che i Comuni non hanno nessuna competenza, neanche di livello regolamentare, in materia di competenze professionali.
I giudici hanno puntualizzato che, in base alla Legge 1086/1971 sulle opere in conglomerato cementizio, alla Legge 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche e al Regolamento per la professione di Geometra (Regio Decreto 274/1929), la progettazione delle strutture in cemento armato compete solo agli ingegneri e agli architetti iscritti all’Albo.
Fanno eccezione le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.
Secondo il Consiglio di Stato, il criterio per accertare se una costruzione è modesta consiste nel valutare le difficoltà tecniche e le capacità per superarle. Il mancato uso del cemento armato non è decisivo dal momento che una costruzione può presentare caratteri di complessità a prescindere dai materiali utilizzati.
I giudici hanno infine aggiunto che le innovazioni adottate nei programmi scolastici non hanno ampliato le competenze dei geometri, i cui limiti rispondono ad esigenze di pubblico interesse per cui non sono possibili interpretazioni estensive.
Nel caso preso in esame, un Comune, con una delibera, aveva affermato che i geometri potessero progettare e dirigere i lavori di modeste costruzioni fino a 1500 metri cubi, con caratteristiche strutturali semplici, moduli ripetitivi, sia pure in presenza di cemento armato, tali da non richiedere competenze tecniche specifiche di altre professioni.
L’Ordine degli Ingegneri della zona aveva quindi presentato ricorso al Tar per l’annullamento della delibera, ma il Tribunale amministrativo lo aveva respinto affermando che la competenza dei geometri nella progettazione delle costruzioni civili non è esclusa completamente.
Il Consiglio di Stato ha invece espresso parere opposto, puntualizzando anche che i Comuni non hanno nessuna competenza, neanche di livello regolamentare, in materia di competenze professionali.