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Grondaie, le spese di riparazione vanno divise tra i condòmini
NORMATIVA
Grondaie, le spese di riparazione vanno divise tra i condòmini
Svolgono una funzione comune anche se drenano l’acqua proveniente dal terrazzo di un solo condòmino
25/02/2015 - Le grondaie rientrano tra le parti comuni degli edifici e le spese per la loro riparazione vanno suddivise tra i condòmini in base alle tabelle millesimali. Non importa che la copertura del fabbricato sia costituita da un tetto a falde o da un lastrico solare di esclusiva proprietà di un condomino.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione che, con la sentenza 27154, ha ribadito che le gronde svolgono una funzione necessaria all’uso comune, anche quando drenano l’acqua piovana raccolta nel terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condòmini.
Nel caso esaminato dai giudici, un condominio aveva deliberato la ripartizione della spesa per la manutenzione delle grondaie, affermando che il proprietario del lastrico solare dovesse sostenerne un terzo. Il proprietario aveva quindi impugnato la delibera, ma il Tribunale ordinario aveva rigettato l’impugnativa.
Di parere opposto la Cassazione, secondo la quale non si possono assimilare ai lastrici solari le grondaie e gli altri canali che servono a raccogliere e far defluire le acque piovane. Per la manutenzione dei lastrici solari il proprietario deve pagare un terzo delle spese, mentre il resto spetta al condominio.
Lo stesso non può dirsi per le grondaie, che svolgono una funzione comune a prescindere da chi sia il proprietario del terrazzo da cui provengono le acque.
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È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione che, con la sentenza 27154, ha ribadito che le gronde svolgono una funzione necessaria all’uso comune, anche quando drenano l’acqua piovana raccolta nel terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condòmini.
Nel caso esaminato dai giudici, un condominio aveva deliberato la ripartizione della spesa per la manutenzione delle grondaie, affermando che il proprietario del lastrico solare dovesse sostenerne un terzo. Il proprietario aveva quindi impugnato la delibera, ma il Tribunale ordinario aveva rigettato l’impugnativa.
Di parere opposto la Cassazione, secondo la quale non si possono assimilare ai lastrici solari le grondaie e gli altri canali che servono a raccogliere e far defluire le acque piovane. Per la manutenzione dei lastrici solari il proprietario deve pagare un terzo delle spese, mentre il resto spetta al condominio.
Lo stesso non può dirsi per le grondaie, che svolgono una funzione comune a prescindere da chi sia il proprietario del terrazzo da cui provengono le acque.
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