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Split Payment, più facile ottenere i rimborsi Iva

Split Payment, più facile ottenere i rimborsi Iva

Cancellati i criteri di priorità nelle richieste, non sarà più necessario essere attivi da almeno tre anni

Vedi Aggiornamento del 30/04/2015
Split Payment, più facile ottenere i rimborsi Iva
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 30/04/2015
26/02/2015 - Sarà più facile ottenere i rimborsi Iva per chi effettua operazioni in Split Payment. Si tratta, lo ricordiamo, del nuovo sistema anti evasione in base al quale la Pubblica Amministrazione paga l’Iva direttamente all’Erario e non ai fornitori.
 
Il DM 20 febbraio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze modifica il DM 23 gennaio 2015, che ha regolato il funzionamento dello SplitPayment, cancellando il riferimento alle condizioni di priorità previste dal DM 22 marzo 2007 per poter beneficiare del rimborso dell’Iva.
 
Lo Split Payment è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per ridurre l’evasione fiscale relativa all’Iva. Per raggiungere questo obiettivo la Pubblica Amministrazione sdoppia il pagamento, cioè paga al fornitore il prezzo del bene o del servizio e versa l’Iva direttamente allo Stato, in modo che chi incassa la fattura non “dimentichi” di corrispondere successivamente l’imposta allo Stato.
 
Dal momento che i pagamenti in regime di Split Payment rientrano tra le operazioni ad aliquota zero, in base all’articolo 30 del Dpr 633/1972 è possibile portare in detrazione o chiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile.

Questo si verifica quando l’ammontare dell’imposta detraibile, aumentato delle somme versate, è maggiore dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e se l’importo di questa differenza è maggiore di 2582,28 euro (l’equivalente di 5 milioni di lire inizialmente previsti dal Dpr).
 
Per poter avere il rimborso esistevano, fino ai giorni scorsi, dei criteri di priorità fissati dal DM 22 marzo 2007, che ora sono stati invece eliminati.

Potranno accedere al rimborso in condizione di parità anche i soggetti che  non possiedono le seguenti condizioni:
- esercizio dell'attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile di importo pari o superiore a 10 mila euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3 mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

 

 
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