Appalti, quando va dichiarato l’aiuto di un’altra impresa
NORMATIVA
Appalti, quando va dichiarato l’aiuto di un’altra impresa
Tar Lombardia: il ricorso ad altre competenze va indicato subito in caso di avvalimento, non di subappalto

18/03/2015 - Il partecipante ad una gara d’appalto che ha bisogno di aiuto per effettuare determinate lavorazioni deve indicare i dati dell’impresa che lo affiancherà solo in caso di avvalimento, ma non di subappalto.
Lo ha stabilito il Tar Lombardia, che con la sentenza 645/2015 si è pronunciata sul caso di una gara per la fornitura di macchinari, da collocare in locali che dovevano essere prima ristrutturati.
L’impresa partecipante aveva dichiarato che avrebbe subappaltato i lavori di ristrutturazione ad un’altra impresa, ma non ne aveva indicato i dati.
Secondo i giudici amministrativi, dal Regolamento attuativo del Codice Appalti non si evince l'obbligo per il partecipante alla gara, che abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per alcune specifiche lavorazioni, di indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo dell'impresa subappaltrice. Le informazioni devono essere fornite solo al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante.
A tal proposito, il Tar ha tracciato anche una netta linea di demarcazione tra il subappalto e l’avvalimento. Mentre l’avvalimento è volto a consentire a un imprenditore di avvalersi dei requisiti posseduti da altri ai fini della partecipazione ad una gara, il subappalto è un contratto che riguarda la fase successiva all’aggiudicazione, cioè quella dell'esecuzione del rapporto.
I due casi non possono essere equiparati neanche in presenza di un subappalto necessario. I giudici hanno infatti sottolineato che l’avvalimento è destinato ad ampliare il numero di soggetti che possono partecipare alla gara. Con l’avvalimento si realizza un’integrazione temporanea e l’impresa ausiliaria diviene parte sostanziale del contratto dal momento che assume con il concorrente una responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante.
Con il subappalto, che costituisce un modo con cui l’appaltatore può organizzarsi, c’è invece solo una sostituzione nell’esecuzione della prestazione contrattuale. All’appaltatore restano quindi tutte le responsabilità verso la stazione appaltante.
Non può quindi essere esclusa dalla gara l’impresa che, dopo essersi aggiudicata la fornitura, demanderà al un’altra ditta la realizzazione dei lavori edili richiesti dal contratto.
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Lo ha stabilito il Tar Lombardia, che con la sentenza 645/2015 si è pronunciata sul caso di una gara per la fornitura di macchinari, da collocare in locali che dovevano essere prima ristrutturati.
L’impresa partecipante aveva dichiarato che avrebbe subappaltato i lavori di ristrutturazione ad un’altra impresa, ma non ne aveva indicato i dati.
Secondo i giudici amministrativi, dal Regolamento attuativo del Codice Appalti non si evince l'obbligo per il partecipante alla gara, che abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per alcune specifiche lavorazioni, di indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo dell'impresa subappaltrice. Le informazioni devono essere fornite solo al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante.
A tal proposito, il Tar ha tracciato anche una netta linea di demarcazione tra il subappalto e l’avvalimento. Mentre l’avvalimento è volto a consentire a un imprenditore di avvalersi dei requisiti posseduti da altri ai fini della partecipazione ad una gara, il subappalto è un contratto che riguarda la fase successiva all’aggiudicazione, cioè quella dell'esecuzione del rapporto.
I due casi non possono essere equiparati neanche in presenza di un subappalto necessario. I giudici hanno infatti sottolineato che l’avvalimento è destinato ad ampliare il numero di soggetti che possono partecipare alla gara. Con l’avvalimento si realizza un’integrazione temporanea e l’impresa ausiliaria diviene parte sostanziale del contratto dal momento che assume con il concorrente una responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante.
Con il subappalto, che costituisce un modo con cui l’appaltatore può organizzarsi, c’è invece solo una sostituzione nell’esecuzione della prestazione contrattuale. All’appaltatore restano quindi tutte le responsabilità verso la stazione appaltante.
Non può quindi essere esclusa dalla gara l’impresa che, dopo essersi aggiudicata la fornitura, demanderà al un’altra ditta la realizzazione dei lavori edili richiesti dal contratto.
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