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Distanze tra edifici, le norme locali non possono derogare a quelle nazionali
NORMATIVA
Distanze tra edifici, le norme locali non possono derogare a quelle nazionali
La Cassazione spiega che i regolamenti comunali possono solo prevedere limiti maggiori

23/03/2015 - Le norme locali non possono introdurre deroghe alle distanze minime nazionali, quindi i regolamenti contrastanti con questo principio non vanno applicati. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 5163/2015, ha affermato che il concetto di costruzione è unico e non può subire deroghe di nessun tipo.
È quanto accaduto a Trento, dove un regolamento derogava alle norme sulle distanze affermando che i muri di altezza inferiore a 1,50 metri, costruiti per il contenimento dei terrapieni e delle scarpate, non dovevano essere considerati costruzioni e potevano quindi non rispettare le regole generali sulle distanze.
La Cassazione ha invece sottolineato che le norme locali possono prevedere solo distanze maggiori.
Per quanto riguarda l’applicazione delle distanze, la Cassazione ha inoltre spiegato che per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata, avente caratteri di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva e dai materiali utilizzati.
Devono quindi essere considerati come costruzioni i terrapieni artificiali e i relativi muti di contenimento. Allo stesso tempo, i giudici hanno precisato che un terrapieno è sempre artificiale, ma per terrapieno naturale si può intendere un dislivello naturale, prodotto da movimenti franosi.
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È quanto accaduto a Trento, dove un regolamento derogava alle norme sulle distanze affermando che i muri di altezza inferiore a 1,50 metri, costruiti per il contenimento dei terrapieni e delle scarpate, non dovevano essere considerati costruzioni e potevano quindi non rispettare le regole generali sulle distanze.
La Cassazione ha invece sottolineato che le norme locali possono prevedere solo distanze maggiori.
Per quanto riguarda l’applicazione delle distanze, la Cassazione ha inoltre spiegato che per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata, avente caratteri di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva e dai materiali utilizzati.
Devono quindi essere considerati come costruzioni i terrapieni artificiali e i relativi muti di contenimento. Allo stesso tempo, i giudici hanno precisato che un terrapieno è sempre artificiale, ma per terrapieno naturale si può intendere un dislivello naturale, prodotto da movimenti franosi.
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